Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28665 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28665 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GARIBIZZO NADHIR N. IL 18/02/1958 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 1853/2015 GIP TRIBUNALE di IMPERIA, del
28/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 01,3
fix

Udit i difensor Avv.;

LefrA.v,r_
o

Data Udienza: 04/02/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Imperia disponeva l’archiviazione

il reato di cui all’art. 485, c.p., previa dichiarazione di
inammissibilità dell’opposizione della persona offesa dal reato.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di
fiducia, avv. Alessandro Rossi, del Foro di Imperia, Garibizzo
Nadhir, in qualità di persona offesa dal reato, lamentando
violazione di legge in relazione agli artt. 409, 410 e 415, c.p.p.,
censurando l’erronea iscrizione del menzionato procedimento nel
modello 44, invece che nel modello 21, che avrebbe determinato
una serie di errori di valutazione da parte del giudice procedente,
il quale, inoltre, nel riportarsi alla richiesta di archiviazione
formulata dal pubblico ministero, sarebbe incorso in un vizio di
motivazione censurabile in sede di legittimità.
3. Con requisitoria scritta depositata il 30.10.2015, il sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, dott. Aldo Policastro, chiede che il ricorso sia
dichiarato inammissibile.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.

Ed invero, come affermato in sede di legittimità da un

orientamento giurisprudenziale condiviso da questo Collegio,
l’archiviazione può essere pronunciata “de plano”, in presenza di
opposizione della persona offesa alla richiesta del pubblico
ministero, ove ricorrano due condizioni, delle quali si deve dare
atto con adeguata motivazione, e cioè l’inammissibilità

del procedimento penale n. 527/2015, sorto a carico di ignoti, per

per

dell’opposizione,

l’omessa

indicazione

dell’oggetto

dell’investigazione suppletiva, e l’infondatezza della notizia di
reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 24/11/2010, n. 167, rv.
249236).
peraltro,

in

relazione

al

giudizio

sull’ammissibilità

dell’opposizione, si deve tenere conto soltanto della pertinenza e
della specificità degli atti di indagine richiesti e non anche della
possibile capacità dimostrativa dei mezzi di prova indicati (cfr.
Cass., sez. IV, 06/10/2010, n. 40509; Cass., sez. IV,
22/06/2010, n. 34676, rv. 248085), è pur vero che l’opposizione
all’archiviazione legittima l’intervento della persona offesa e
l’instaurazione del contraddittorio con la procedura camerale solo
ove le nuove indagini proposte siano pertinenti e rilevanti sotto il
profilo della loro idoneità a porre in discussione i presupposti della
richiesta del pubblico ministero (cfr., Cass., sez. IV, 23/03/2007,
n. 21544, rv. 236727), con la conseguenza che qualora il giudice
per le indagini preliminari abbia dichiarato “de plano”
l’inammissibilità dell’opposizione della persona offesa motivandola
sotto entrambi i profili richiesti dall’art. 410, c.p.p., il giudice di
legittimità non può sindacare la valutazione di merito già
effettuata dal giudice per le indagini preliminari sulla infondatezza
della notizia di reato (cfr. Cass., sez. VI, 12/03/2008, n. 13458,
rv. 239318).
Orbene, come rilevato dal sostituto procuratore generale, nel caso
in esame, il decreto di archiviazione risulta del tutto
legittimamente emesso dal giudice per le indagini preliminari, che
si è attenuto ai principi di diritto in precedenza richiamati.
Il giudice procedente, infatti, da un lato ha correttamente
evidenziato, come, nel caso in esame, difetti la specificità degli

2

Se,

atti di indagine richiesti, posto che la persona offesa si è limitata a
suggerire l’acquisizione di “documenti eventualmente esistenti”,
che, dunque, non sono stati allegati all’atto di opposizione, non
essendovi certezza sulla esistenza di essi (sulla necessità che i

opposizione, cfr. Cass., sez. VI, 20.6.1994, n. 2918, rv. 199057);
dall’altro ha del pari correttamente valutato l’infondatezza della
notizia di reato (amministratore di condominio denunciato per
avere attivato una procedura giudiziaria nei confronti di un
inquilino moroso e non degli altri).
Né va taciuto che, alla luce di un orientamento della
giurisprudenza

di

legittimità,

condiviso

dal

Collegio,

presupponendo l’archiviazione “de plano” un’adeguata
motivazione in ordine all’inammissibilità dell’opposizione e
all’infondatezza della notizia di reato, la persona offesa, la cui
opposizione, come nel caso in esame, sia riconosciuta
inammissibile, per l’insussistenza dei requisiti di specificità e
rilevanza delle ulteriori indagini, ex art. 410, co. 1, c.p.p., non è
legittimata a censurare in sede di legittimità il difetto di
motivazione del provvedimento di archiviazione in ordine alla
ritenuta infondatezza della notizia di reato, considerato che la
delibazione di inammissibilità costituisce momento preliminare alla
archiviazione e che determina una situazione equivalente alla
mancata opposizione della persona offesa (cfr., ex plurimis, Cass.,
Sez. V, 6.11.2006, n. 8426, rv. 236252).
Va, infine, rilevato che, come osservato dal pubblico ministero,
l’errata iscrizione da parte del pubblico ministero non può formare
oggetto di censura in sede di legittimità, nemmeno sotto il profilo
dell’atto abnorme, non appartenendo essa alla categoria di atti

3

documenti di cui si chiede l’esame siano allegati all’atto di

aventi natura giurisdizionale (cfr. Cass., sez. U., 11.7.2001, n.
34536, rv. 219598; Cass., sez. VI, 8.4.2015, n. 27535, rv.
264085).
6.Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in

ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di
una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo
fissare in euro 1000,00, tenuto conto dei profili di colpa
individuabili a carico del ricorrente nella determinazione delle
evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n.
186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 4.2.2016.

premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del

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