Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28664 del 17/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28664 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DIGIUSEPPE LUIGI N. IL 22/07/1981
DE FAZIO LUCIA N. IL 01/05/1982
avverso la sentenza n. 993/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 01/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 41,01,4, M/44Z
che ha concluso per I
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Data Udienza: 17/05/2013

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con
sentenza del 1 dicembre 2011 ha riformato la sentenza del Tribunale di Taranto
del 29 aprile 2010 nei confronti di De Fazio Lucia, eliminando l’ascritta recidiva e
riducendo la pena mentre ha confermato le statuizioni nei confronti di Di
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi
gli imputati:
a) la De Fazio, personalmente, lamentando, quale unico motivo, una
violazione di legge nascente dalla mancata dichiarazione di prescrizione
dell’ascritto reato, a seguito dell’esclusione della recidiva in grado di appello;
b) il Di Giuseppe, del pari personalmente, lamentando una violazione di
legge e una motivazione illogica in merito all’affermazione della penale
responsabilità basata sulle sole dichiarazioni della parte offesa nonché una
ulteriore violazione di legge nascente dalla mancata concessione dell’attenuante
del danno di speciale tenuità e delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato quanto a De Fazio Lucia, in quanto il termine
prescrizionale dell’ascritto reato sembra essersi effettivamente consumato.
Invero, la pena per il delitto di cui all’articolo 624 bis cod.pen. non
aggravato determina il termine prescrizionale di anni sette e mesi sei con
decorrenza dal 18 maggio 2004, data di commissione del fatto e scadenza,
quindi, al 18 novembre 2011.
2. Il ricorso Di Giuseppe, di converso, non è meritevole di accoglimento.
Quanto all’affermazione della penale responsabilità, nell’impugnata
sentenza, vi è abbondante e logica motivazione circa l’ascrivibilità dei fatti al
ricorrente.
Il riconoscimento fotografico all’epoca della commissione dei fatti nonché
le ulteriori dichiarazioni dibattimentali sia della parte lesa che del teste Filippi
corroborano l’impianto accusatorio, che non può essere rimesso in discussione
avanti questa Corte di legittimità soprattutto allorquando, come nella specie, i
fatti siano stati concordemente accertati da entrambi i Giudici del merito.

Giuseppe Luigi, condannati per il delitto di furto con strappo aggravato.

La mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità
(articolo 62 n. 4 cod.pen.) è stata informata alla pacifica giurisprudenza di
questa Corte secondo la quale, in tema di circostanze attenuanti comuni, con
riferimento all’ipotesi di cui all’articolo 62 cod.pen., n. 4, il Giudice deve motivare
in ordine al valore intrinseco ed economico della cosa e non può limitarsi a
valutarla unicamente in relazione alle sue potenzialità di uso ed al servizio da
essa reso (v. Cass. Sez. V 16 marzo 2010 n. 16276): il che è quanto in concreto
sindacato di legittimità di questa Corte.
Quanto all’ultima doglianza, relativa alla mancata concessione delle
attenuanti generiche, la pacifica giurisprudenza di questa Corte insegna che: “ai
fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è
sufficiente che il Giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi
indicati dall’articolo 133 cod.pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di
esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime” (v.
da ultimo, Cass. Sez. II 18 gennaio 2011 n. 3609).
Al Di Giuseppe le attenuanti sono state negate sulla base sia dei suoi
precedenti penali che del comportamento tenuto nel corso del giudizio.
3. In definitiva, l’impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio
nei confronti della De Fazio per la prescrizione del reato ascritto mentre il ricorso
Di Giuseppe deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.T.M.

La Corte, annulla senza rinvio l’impugnata sentenza nei confronti di De
Fazio Lucia perchè il reato è estinto per prescrizione; rigetta il ricorso di Di
Giuseppe Luigi che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 17/5/2013.

accertato nel giudizio di merito, con motivazione del tutto logica che sfugge al

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