Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28662 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28662 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
1. Tondi Valeria, nata a Budrio il 06/11/1964
quale parte offesa nel procedimento a carico di
2. Landi Paolo, nato a Comacchio il 12/09/1960

avverso il decreto del 09/03/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dal
ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Aldo Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

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Data Udienza: 04/02/2016

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva disposta l’archiviazione del
procedimento a carico di Paolo Landi per il reato di cui all’art. 479 cod. pen.,
ipotizzato nella formazione da parte del Landi, quale Maresciallo dei Carabinieri
di San Lazzaro di Savena, di due verbali di integrazione di querela resi da
Antonio Cammarota, recanti le stesse indicazioni sulla data e l’ora di redazione,
ma uno solo dei quali riportanti dichiarazioni accusatorie del Cammarota nei

La parte offesa ricorrente deduce nullità del provvedimento in quanto
pronunciato omettendo di valutare l’opposizione proposta avverso la richiesta di
archiviazione; premesso che la Tondi non era avvisata di detta richiesta e,
avendo appreso della stessa il 06/03/2015, il successivo 13 marzo proponeva
opposizione, la richiesta di archiviazione, presentata il 04/03/2015, sarebbe
stata illegittimamente trasmessa al Giudice per le indagini preliminari il
successivo 9 marzo prima del decorso del termine di dieci giorni previsto dall’art.
126 disp. att. cod. proc. pen., il cui rispetto avrebbe consentito al Giudice per le
indagini preliminari di ricevere e valutare l’opposizione precedentemente alla
decisione; sarebbe irrilevante il fatto che la persona offesa non avesse richiesto
di essere avvisata della richiesta di archiviazione, essendo la notizia del reato
emersa nel corso di un diverso procedimento e non da una denuncia o da una
querela della Tondi.
Con la memoria depositata la ricorrente osserva che il rispetto del termine di
cui sopra anche in un caso come quello in esame costituirebbe rimedio ad una
lacuna legislativa per la situazione nella quale la persona offesa non abbia avuto
modo di chiedere di essere avvisata della richiesta di archiviazione, e deduce in
subordine questione di illegittimità costituzionale degli artt. 408 cod. proc. pen. e
126 disp. att. cod. proc. pen., laddove non prevedono che il pubblico ministero
osservi in ogni caso il termine previsto dalla seconda norma per la trasmissione
della richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari, per contrasto
con gli artt. 3 e 24 Cost..

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.
L’art. 126 disp. att. cod. proc. pen. prevede la necessità di rispettare il
termine dilatorio di dieci giorni, per la trasmissione degli atti al giudice per le
indagini preliminari da parte del pubblico ministero che formuli richiesta di
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confronti di Valeria Tondi.

archiviazione, con espresso riferimento al caso di cui all’art. 408, comma
secondo, cod. proc. pen.; ossia alla situazione nella quale, avendo la persona
offesa richiesto di essere informata dell’eventuale richiesta di archiviazione, alla
stessa sia stato inviato il relativo avviso, contenente fra l’altro, come indicato nel
successivo comma terzo del citato art. 408, la menzione della facoltà per la
persona offesa di prendere visione degli atti e presentare opposizione alla
richiesta di archiviazione, per l’appunto, entro i successivi dieci giorni. Il termine
di cui sopra ha pertanto quali necessari presupposti l’esistenza dell’istanza della

conseguente invio dell’avviso della presentazione della stessa; in assenza dei
quali il pubblico ministero non è tenuto ad osservare detto termine, dal rispetto
del quale, in coerenza con tale ricostruzione, lo stesso art. 126 esime il pubblico
ministero dal momento in cui l’opposizione sia presentata, in tal modo
sottolineandosi la stretta funzionalità del termine all’esaurimento della procedura
dipendente dall’istanza della persona offesa. Non rileva in contrario che
quest’ultima abbia comunque facoltà di proporre l’opposizione anche in assenza
dell’istanza e dell’avviso, e che il giudice per le indagini preliminari sia tenuto ad
esaminare detta opposizione, considerato che tale dovere del giudice non è
regolato da alcun termine, ma solo dalla circostanza di mero fatto della
presentazione dell’opposizione, e si esaurisce nel momento in cui il decreto di
archiviazione sia emesso prima che l’opposizione pervenga alla conoscenza del
giudice (Sez. 4, n. 46534 del 06/11/2003, Esposito, Rv. 227623; Sez. 5, n.
31009 del 29/05/2002, Cattafi, Rv. 222339). E neppure rileva che il
provvedimento, in relazione al quale veniva pronunciata l’archiviazione, abbia
avuto origine dagli sviluppi di un procedimento diverso e non da una denuncia o
da una querela della persona offesa, non essendo previsto dalla legge che in
questo caso quest’ultima debba essere informata dell’apertura del procedimento
poi archiviato.
Posto che, per quanto detto, la normativa in materia esclude alcuna
violazione di legge nell’emissione del provvedimento impugnato, nel caso in
esame, senza il rispetto del termine previsto dagli artt. 408 cod. proc. pen. e
126 disp. att. cod. proc. pen., l’eccezione di illegittimità costituzionale di dette
norme, proposta con la memoria depositata nella parte in cui le stesse non
prevedono che il termine debba essere osservato anche laddove la persona
offesa non abbia chiesto di essere avvisata della presentazione della richiesta di
archiviazione, è irrilevante. La questione viene infatti dedotta nella prospettiva
della necessità di sanare un’irragionevole disparità di trattamento nei casi in cui
l’origine del procedimento in atti non di iniziativa della persona offesa, e quindi al
di fuori della conoscenza della stessa, non consenta a quest’ultima di interloquire
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persona offesa di essere informata della richiesta di archiviazione ed il

tempestivamente nella procedura di archiviazione. Tuttavia, il rimedio che
l’eccezione, per come formulata, tenderebbe ad introdurre nel sistema, ossia la
previsione del rispetto in ogni caso del termine dilatorio di dieci giorni per la
pronuncia del provvedimento di archiviazione, si appalesa come solo
accidentalmente idoneo a sanare l’ipotizzato vulnus nelle situazioni in cui, come
quella esaminata, la persona offesa abbia avuta casuale conoscenza della
richiesta di archiviazione; rimanendo lo stesso del tutto ininfluente nella
generalità dei casi nei quali la persona offesa rimanga all’oscuro di tale

Il ricorso deve in conclusione essere rigettato, seguendone la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 04/02/2016

circostanza. L’eccezione è pertanto inammissibile.

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