Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28661 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28661 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI GIOVANNI FRANCESCO N. IL 14/06/1975
avverso l’ordinanza n. 2758/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 25/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Eugenio Selvaggi, ha concluso,
conformemente all’avv. Italo Colaneri per il ricorrente, per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1.

Con ordinanza del 25 giugno 2015

la Corte d’appello di L’Aquila ha dichiarato

l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto da Di Giovanni Francesco avverso la
sentenza del Tribunale di Chieti del 8 marzo 2012.

affidandolo ad un unico articolato motivo.
2.1. E’ stata dedotta la violazione di legge penale o di altre norme giuridiche da tener
conto nella applicazione della legge penale.
Ha premesso il ricorrente che il giudice di primo grado, nel pronunciare la propria
sentenza in data 8 marzo 2012, aveva riservato un termine per il deposito della motivazione
nei successivi trenta giorni, a norma dell’art. 544 comma 3 0 c.p.p., ed aveva materialmente
depositato la propria sentenza in data 26 marzo 2012.
Tenuto conto che il termine di trenta giorni riservato scadeva in data 7 aprile 2012, è
da questo termine ex art. 585 comma 2° lett. c) c.p.p. che doveva decorrere il termine per
proporre impugnazione, che sarebbe scaduto in data 22 maggio 2012.
Essendo l’atto d’impugnazione stato depositato in data 21 maggio 2012 la Corte
territoriale non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto.
Va osservato che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, avendo il giudice di
primo grado, nel pronunciare la sentenza in data 8 marzo 2012, riservato un termine per il
deposito della motivazione nei successivi trenta giorni, è dalla scadenza di questo termine
che, ex art. 585 comma 2° lett. c) c.p.p., avrebbe dovuto decorrere il termine per proporre
impugnazione, e ciò indipendentemente da quanto la sentenza di primo grado era stata in
concreto depositata.
Ne consegue che, alla luce di tali osservazioni, venendo a scadere il termine per
l’impugnazione in data 22 maggio 2012, il ricorrente ha tempestivamente depositato in data
21 maggio 2012 il proprio appello.
Deve quindi disporsi l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e devono
conseguentemente trasmettersi gli atti alla Corte d’Appello di L’Aquila per il giudizio.

2

2. Con atto sottoscritto dal suo difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato

P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte
d’Appello di L’Aquila per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016
Il Presidente

Il consigliere estens

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