Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28660 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28660 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BUSTO ARSIZIO
nei confronti di:
MANOLE FELICLA N. IL 17/03/1989
RUSET TONA N. IL 19/03/1969
avverso la sentenza n. 142/2015 TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,
del 06/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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01:

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49:

Data Udienza: 04/02/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Busto Arsizio
pronunciava, ai sensi dell’art. 469, co. 1 , bis, c.p.p., sentenza di

lona, imputate del reato di cui agli artt. 110 e 600 octies, c.p., in
quanto non punibili ex art. 131 bis, c.p., per particolare tenuità
del fatto.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Busto Arsizio, lamentando violazione di legge
in relazione all’art. 469, c.p.p., avendo il giudice procedente
pronunciato sentenza predibattimentale di proscioglimento,
nonostante l’opposizione del pubblico ministero.
3. Con requisitoria scritta depositata il 27.10.2015 il sostituto
procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, dott. Eugenio Selvaggi, chiede che, in accoglimento
del ricorso, l’impugnata sentenza si annullata senza rinvio, con
restituzione degli atti al tribunale di Busto Arsizio.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4. Ed invero, come da tempo affermato, con costante
insegnamento, dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di
proscioglimento predibattimentale di cui all’art. 469, c.p.p., può
essere pronunciata solo nelle ipotesi ivi previste (mancanza di una
condizione di procedibilità o proseguibilità dell’azione penale
ovvero presenza di una causa di estinzione del reato) e sempre
che le parti, interpellate in proposito, non si siano opposte, non
potendo, in detta fase, trovare applicazione la disposizione
dell’art. 129 dello stesso codice, da riferire esclusivamente al

non doversi procedere nei confronti di Manole Felicia e di Ruset

giudizio in senso tecnico (cfr.,

ex plurimis,

Cass., sez. III,

13.1.2010, n. 6657, rv. 246188; Cass., sez. V, 20.4.2006, n.
16494, rv. 234459; Cass., sez. II, 17.11.2004, n. 48338, rv.
230692; Cass., sez. U., 19.12.2001, n. 3027, rv. 220555).

disposizione prevista dall’art. 469, co. 1 bis, c.p.p., introdotto
dall’art. 3, co. 1, lett. a), d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, in quanto
l’effetto della novella, sul punto, è stato quello di inserire tra le
cause che legittimano il proscioglimento prima del dibattimento
previste dal primo comma del menzionato art. 469, c.p.p., la
causa di non punibilità di nuovo conio, di cui all’art. 131 bis, c.p.,
che, dunque, il giudice procedente potrà applicare nella fase
predibattimentale solo dopo avere messo il pubblico ministero,
l’imputato e la persona offesa, in condizione di esprimere le
proprie osservazioni al riguardo e sempre che il pubblico ministero
e l’imputato non si oppongano, dovendosi escludere, per le ragioni
già esposte, l’applicabilità dell’art. 129, c.p.p., che appare
incompatibile con la fase predibattimentale.
Ne consegue la nullità della sentenza che, come quella in esame,
abbia erroneamente ritenuto applicabile l’art. 129 del c.p.p. nella
fase predibattimentale, pronunciando sentenza di proscioglimento
ai sensi dell’art. 469, c.p.p., pur in presenza del parere contrario
(rectius, l’opposizione) del pubblico ministero.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto,
accolto, con conseguente annullamento dell’impugnata sentenza
senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al il tribunale
di Busto Arsizio per il giudizio.
P.Q.M.

2

Tale principio va affermato anche con riferimento alla nuova

annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi
gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per il giudizio.

Così deciso in Roma il 4.2.2016

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