Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2866 del 30/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2866 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Neroni Giovanni, nato a San Benedetto del Tronto il 17.12.64
imputato:
a) art. 2 d.lgs 74/00
c) art. 2 d.lgs 74/00
d) art. 8 d.lgs 74/00
g) art. 2 d.lgs 74/00
avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila

del 9.3.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Sentito il P.M., nella persona del P.G. dr. Francesco Salzano, che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – Con la sentenza impugnata, la
Corte d’appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado dichiarando la estinzione
per prescrizione di alcune ipotesi delittuose e rideterminando la pena per le residue
imputazioni ascritte al Neroni, odierno ricorrente, che concernono più violazioni dell’art. 2 d.lgs
poste in essere dall’imputato nelle sua qualità di: a.u. della Vilmoda S.r.l. (capo a));
74/00
amministratore di fatto della Galassia S.r.l. (capo P)); a.u. della FAIC S.r.l. (capo g)) — nonché della
violazione dell’art. 8 d.lgs 74/00, limitatamente alla fattura n. 5 del 3.7.20.

Data Udienza: 30/10/2013

2. Motivi del ricorso tramite difensore, deducendo:

Avverso tale decisione, il condannato ha proposto ricorso,

2) violazione di legge da ravvisare nel fatto che non è stato notificato al
difensore l’avviso con la data di rinvio dell’udienza non tenutasi a seguito di astensione dei
difensori. Nel fare ciò, la Corte sarebbe andata contro la giurisprudenza di legittimità che
considera l’astensione una causa di legittimo impedimento del difensore (v. Sez. VI, 25.6.93 Rv.
195036; 2.7.09 n. 28937 e n. 25714/08);
3) nullità della sentenza Per violazione dell’art. 17 c.p.p. ed illegittimità del
provvedimento di riunione dei procedimenti nonché violazione di legge per assunzione di prove
non richieste dalle parti e vizio di motivazione.
Il ricorrente osserva che la riunione dei procedimento è stata frutto di una iniziativa del
giudice che conosceva l’esistenza dell’altro procedimento per ragioni collegate al suo ufficio e,
così facendo, egli ha, di fatto, riaperto l’istruttoria introducendo i verbali delle dichiarazioni
rese dal mar.lo Vincitorio in altro procedimento. Sarebbe errata la replica della Corte secondo
cui la riunione era ammissibile perché avvenuta tra due procedimenti che si trovavano nello
stesso grado e pendevano dinanzi allo stesso giudice;
4) violazione dell’art. 192 c.p. e vizio di motivazione perché la Corte d’appello
ha trascurato le argomentazioni difensive sotto i seguenti profili:
a) inutilizzabilità delle dichiarazioni dei coimputati. In particolare, premesso che la tesi
dell’accusa è che l’impossibilità di rinvenire scritture contabili dimostrative della effettività dei
rapporti, si ricorda che Alex Montani è solo amministratore formale dell’azienda ma le
dichiarazioni che lo riguardano, fatte dal padre Montani Gabriele, non sono utilizzabili. Peraltro,
Alex Montani non è mai stato sentito e, di conseguenza il mancato rinvenimento dei
documenti contabili non può essere addebitata a Neroni Giovanni. Ugualmente inutilizzabili
devono considerarsi, per il ricorrente, le dichiarazioni del m.11o Vincitorio perché ha riferito sulle
dichiarazioni del curatore il quale, a propria volta, ha riportato quanto affermato dal sig.
Invincibile. Discorso analogo vale per le dichiarazioni di Palazzo Vincenzo;
b) mancata assunzione di una prova rilevante. Secondo il ricorrente sarebbe stata
necessaria una integrazione della prova testimoniale per dimostrare che i trasporti in Belgio
non erano fittizi;
c) travisamento del fatto per quel che attiene al trasporto eseguito dalla Vilmoda S.r.l.
alla IBC Trading che viene escluso sulla base di una sorta di immedesimazione tra la soc.
Vi.Moda ed il Neroni, suo amministratore ma non certo trasportatore. Quindi, il fatto che, egli,
al momento del trasporto si trovasse in altro luogo non dimostra alcunché;
d) illogicità sulle lettere di charge emesse in Belgio dalla soc. Europa Shoes. La falsità,
di tali documenti, asserita dalla Corte, viene diffusamente illustrata dal ricorrente attraverso
una ricostruzione fattuale molto capillare;
5) travisamento del fatto. La tesi viene sviluppata con riguardo alla contestata
ricettazione ed alle imputazioni di cui al procedimento riunito e si sottolinea, in particolare, che
la Corte d’appello ha omesso di motivare sul difetto dell’elemento psicologico del delitto si cui
all’art. 648 c.p. .
Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.

2

1) violazione di legge da ravvisare nel fatto che i giudici di secondo grado, sul
presupposto che si trattava di atto di parte, hanno considerato che, per una ricusazione, non
fosse valida l’esistenza di un atto di citazione nei confronti del giudice monocratico dr.
Manfredi;

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è sostanzialmente reiterativo dei medesimi motivi
3. Motivi della decisione
portati dinanzi alla Corte d’appello, che vi ha risposto compiutamente ed in modo corretto, sì
da porre il presente gravame ai limiti dell’ammissibilità e, comunque, sicuramente infondato e
da respingere.
3.1. L’argomento svolto nel primo motivo, infatti, è inaccoglibile, innanzitutto,
perché esposto confusamente tanto da essere comprensibile solo grazie alla lettura delle
risposta contenuta nella sentenza.
Da quest’ultima, infatti, si apprende che la questione sorge dal fatto che è stato Neroni
a citare in giudizio il magistrato che lo stava giudicando. Più precisamente, al giudice era stato
notificato, su istanza del Neroni, un atto di citazione dinanzi al giudice di pace per il
riconoscimento di un credito nascente da una richiesta di risarcimento dei danni derivati al
Neroni dalla condotta del magistrato in udienza.
Come, però, bene ricordano i giudici di merito, la giurisprudenza di legittimità ha più
volte affermato che la previa presentazione di una denuncia penale ovvero la instaurazione di
una causa civile nei confronti del giudice chiamato a pronunciarsi nei confronti del
denunciante/attore, non possono costituire motivo di ricusazione per incompatibilità perché si
tratta di «iniziative “di fatto” riferibili solo alla parte e non al magistrato e non può ammettersi
che sia rimessa alla iniziativa della parte la scelta di chi lo deve giudicare» (sez. v, 10.1.07, n. 8429
conf. N. 3175/05, n. 2273/03 3 30443/03).

Anche più esplicitamente, di recente, è stato riaffermato (sez. VI, 14.12.10, Petruzzellis, Rv.
248958) che «non costituisce motivo di inimicizia grave, ai sensi dell’art. 36, comma primo, lett.
d), c.p.p., la pendenza di una causa civile di risarcimento danni intentata dal ricusante nei
confronti del giudice, a seguito della trattazione di altro procedimento».
3.2. Deve essere respinto anche il secondo motivo perché argomentato sulla
base di precedenti giurisprudenziali superati e/o non pertinenti. Ed infatti, la prima delle
decisioni citate dal difensore (Rv. 195036) è del 1993 ed è ampiamente superata come, del
resto, è possibile evincere proprio da un’altra sentenza evocata proprio dal ricorrente (n.
28937/09) ove si afferma che il rinvio del dibattimento per mancata presentazione del difensore
che ha aderito ad una astensione degli avvocati dalle udienze «non comporta la necessità di
notificazione al difensore medesimo dell’ordinanza di fissazione della nuova udienza, come nel
caso di rinvio per impedimento del difensore» (sez. II, 2.7.09, D’Ella, Rv. 244792). E ciò è tanto vero
che, in altra decisione – sempre richiamata dal ricorrente – questa S.C. (sez. I, 17.6.08, Arena, Rv.
240460) ha precisato che la richiesta del difensore di differimento dell’udienza, motivata
dall’adesione all’astensione collettiva dalle udienze, quantunque tutelata dall’ordinamento
mediante il riconoscimento del diritto al rinvio «non costituisce, tuttavia, impedimento in senso
tecnico, in quanto non discende da un’assoluta impossibilità a partecipare all’attività
difensiva». Peraltro, l’assenza di un diritto alla notifica della data di rinvio va rinvenuta nella
ulteriore considerazione che è stata bene lumeggiata da quella decisione (sez. IL 7.11.00, Barbato,
Rv. 217973) nella quale si è osservato che il diritto del difensore di adesione all’astensione si
sostanza nell’astensione dai compiti essenziali dell’opera professionale ma «il suo esercizio non
prevede necessariamente anche l’assenza dai luoghi in cui tali attività normalmente si esercita,
ben potendo il legale presenziare all’udienza fissata anche solo allo scopo di estrinsecare la
propria volontà di aderire alla proclamata astensione».

Anche al presente terzo motivo la Corte d’appello, nel provvedimento
3.3.
impugnato, ha replicato congruamente. A mente dell’art. 17 c.p.p., infatti, il giudice è
facoltizzato a disporre la riunione di quei procedimenti che si trovino nella stesso stato e grado,
davanti al medesimo giudice e la riunione non comporti un ritardo nella definizione.
Come giustamente sottolinea la Corte, nella specie ricorrevano tutte le prime condizioni
ed era anche «evidente il collegamento probatorio» con la conseguenza – si può qui
soggiungere – che, di certo, la riunione non avrebbe comportato alcun ritardo nella definizione
dei procedimenti ma, semmai, si sarebbe verificato l’esatto contrario.

3

Per le ragioni appena accennate, si impone una reiezione anche del
3.4.
quarto motivo, si4,perché introduce (v. sub lett. a)) un tema nuovo (quello della presunta inutilizzabilità
delle dichiarazioni dei coimputati) che non è stato neppure sollevato con i motivi di appello, sia
perché, per il resto, è sostanzialmente in fatto. La ricostruzione operata dalla Corte in punto di
responsabilità del Neroni (ff. 8 e 9) risulta attenta e convincente. Si ricorda, infatti, che egli è
stato l’unico interlocutore degli operanti nel corso delle verifiche, l’unico detentore delle
scritture contabili della soc. Galassia (sebbene formalmente ne fosse amministratore altro soggetto – Di
Stefano Diego mai visto nei locali dell’azienda) ed anche la persona che ha denunciato il furto della
documentazione. Peraltro, lo stesso Neroni ha ammesso il suo ruolo all’interno della soc.
Galassia che, come risultato dalla documentazione anche nel periodo delle presunte transazioni
era, di fatto, inattiva. Del resto, accertamenti della P.G. hanno constatato che anche la sede
era fatiscente e denotava un periodo di lunga inattività.
A fronte di queste ed altre argomentazioni convincenti e logiche basate su precise
emergenze probatorie, il ricorrente lamenta la mancata assunzione di una prova da lui ritenuta
rilevante ma che tale non era per i giudici che, invece, hanno dimostrato di poter decidere
ugualmente anche senza l’acquisizione della testimonianza indicata, legittimando in tal modo la
loro scelta di negare una rinnovazione del dibattimento che costituisce un evento eccezionale e
che deve essere disposta solo quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter
decidere allo stato degli atti (sez. v, 16.5.00, Callegari, Rv. 217209; Sez. V, 21.4.99, Jovino, Rv. 213637; Sez. VI
15.3.96, Riberto, Rv. 205673). Sicché non può essere censurata la sentenza nella quale siano indicati i
motivi per i quali la riapertura dell’istruttoria dibattimentale non si reputi necessaria.
Ciò è, per l’appunto, avvenuto nel caso di specie visto che i giudici di secondo grado si
sono ampiamente diffusi ( 11/14) nell’illustrare le ragioni del loro convincimento circa la fittizietà
dei rapporti commerciali con le società belghe.
E’, infine, decisamente inammissibile l’ultimo motivo di gravame perché
3.5.
generico ed in fatto. Nuovamente, infatti, il ricorrente incorre nel tentativo – qui non
consentito – di indurre questa corte di legittimità ad una rivalutazione delle prove acquisite
ricordando la deposizione del sig. De Angelis e contrapponendone i contenuti alle
intercettazioni ovvero, infine, richiamando l’attenzione su determinati assegni bancari.
Deve, invece, rammentarsi che il solo controllo sulla motivazione previsto in questa
sede attiene alla logica della chiave interpretativa e, sul punto della invocata buona fede
rispetto al delitto di cui all’art. 648 c.p., i giudici sono stati chiari nel ribattere che entrambi i
titoli di provenienza delittuosa risultano trasferiti per girata al Neroni da Rivolta Roberto e che,
dalle indagini della G.d.F., è emerso che quest’ultimo ha operato nel settore calzaturificio in
epoca antecedente alla negoziazione dei due assegni né risulta avere intrattenuto rapporti
commerciali con le società del Neroni. E ciò, senza dimenticare il valore accusatorio
proveniente dalle intercettazioni.

Nel respingere il ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.
Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese rocessuali
Così deciso il 30 ottobre 2013
Il Pr

ente

Destituita di fondamento è, quindi, la censura sul punto ed è fin troppo evidente che
l’effetto tipico della riunione è quello di far confluire nei rispettivi procedimenti riuniti le prove
di ciascuno di essi che, ovviamente sono pienamente utilizzabili.

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