Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2866 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2866 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FOTI STEFANO N. IL 25/06/1982
avverso la sentenza n. 7366/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 11/11/2015
OSSERVA
1. Foti Stefano, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe del
reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannato alla pena di
giustizia, lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva.
2.1. Quanto al preteso travisamento della prova in ordine alle alterate
condizioni psico-fisiche basti rilevare che l’imputato, all’atto del controllo
ebbe a tenere condotta del tutto inconsulta e ben compatibile con
l’alterazione mentale derivante dall’assunzione di alcolici in misura non
modica (estrasse un coltello per minacciare gli agenti, ma non riuscì
neanche ad aprirlo). In ogni caso, è appena il caso di soggiungere, che lo
stato d’ebbrezza alcolica aveva, indi, trovato conferma negli accertamenti
strumentali.
Quanto al preteso omesso avviso di potersi avvalere durante le
operazioni d’un difensore di fiducia, qualificato dal ricorrente come
ulteriore travisamento, deve osservarsi che dal verbale in atti (prodotto
dallo stesso Foti) risulta che la specifica voce predisposta nello stampato
risulta essere stata presa in specifica considerazione, in quanto
evidenziato il pertinente spazio vuoto con un tratto di penna. La coerenza
e logicità della motivazione sul punto la rende insindacabile in questa
sede.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle a mende.
Così decisi in Roma il 11 novembre 2015
2. Il ricorso è inammissibile.
Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3°, c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito.