Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28657 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28657 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAZZEI SALVATORE N. IL 14/08/1956
CAPUTO DRUSIANA N. IL 09/12/1959
MAZZEI ARMANDO N. IL 15/11/1976
MAZZEI EMANUELA N. IL 19/12/1979
MAZZEI GIOVANNA N. IL 20/04/1985
MAZZEI STEFANIA N. IL 26/09/1982
PUTERI CHIARA
avverso il decreto n. 104/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 28/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 04/02/2016

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Roberto Aniello, ha concluso,
conformemente agli avv. Franco Coppi e Francesco Gambardella per il ricorrente, per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 28 novembre 2014 la Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Caruso Antonio Pietro e Cristaudo Giuseppe, finalizzato alla
restituzione dei beni di cui il Tribunale di Catanzaro aveva disposto la confisca in quanto
riconducibili a Mazzei Salvatore, all’epoca sorvegliato speciale in forza del decreto dello stesso

La Corte di merito ha altresì accolto parzialmente il ricorso presentato da Caputo Drusiana
disponendo il dissequestro e conseguente restituzione alla stessa di due immobili e confermato
per il resto il decreto del giudice di primo grado.
2. Con atto sottoscritto dai suoi difensori ha proposto ricorso per cassazione Mazzei Salvatore
affidandolo a due motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 2 L. 575/65 nonché la
nullità ex art. 178 lett. c). nullità della sentenza di primo grado e dell’intero giudizio
celebratosi per violazione dell’art. 178 lett c).
Lamenta il ricorrente che il procedimento è improcedibile in considerazione del fatto
che il proponente era stato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia
Terme e non già le autorità espressamente indicate all’art. 1, ovvero I! Procuratore Nazionale
Antimafia, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale capoluogo di distretto ove dimora
la persona, dal questore o dal direttore della D.I.A.
Essendo quindi la proposta stata presentata da un Procuratore della Repubblica
funzionalmente incompetente, è stata integrata una nullità assoluta, peraltro già eccepita
innanzi alla Corte d’Appello territoriale.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 1
e 2 ter L. 575/65 per mancanza assoluta di motivazione in ordine alla pericolosità sociale di
Mazzei Salvatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo è fondato e va pertanto accolto.
Va osservato che, a norma del combinato disposto degli artt. 4, 16 e 17 dlgs n
159/2011, nei confronti dei soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di cui all’articolo
416-bis c.p., le misure di prevenzione patrimoniale possono essere richieste dal Procuratore
Nazionale Antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale capoluogo di distretto
ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della D.I.A.
Nel caso di specie, effettivamente la misura di prevenzione patrimoniale è stata
erroneamente richiesta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme
2

Tribunale del 17.10.2010, che ne aveva affermato la pericolosità qualificata.

e non dal Procuratore presso il Tribunale di Catanzaro, capoluogo del distretto di Corte
d’Appello.
Peraltro, come più volte statuito da questa Corte, nel procedimento di prevenzione la
questione relativa all’incompetenza territoriale del giudice è correlata, diversamente che nel
procedimento di cognizione, al “genus” dell’incompetenza funzionale dell’organo proponente e,
di conseguenza, essendo essa stessa di natura funzionale e inderogabile, è rilevabile in ogni
stato e grado del procedimento, mancando nella disciplina speciale una preclusione temporale.
(Sez. 1, n. 12564 del 20/02/2015 – dep. 25/03/2015, Confl. comp. in proc. Rinzivillo e altro,

devono conseguentemente trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Catanzaro
per quanto di competenza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al
Procuratore della Repubblica di Catanzaro per quanto di competenza.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2016
Il consigliere e tenso e

Il Presidente

Rv. 262871). Deve quindi disporsi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e

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