Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28656 del 04/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28656 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BULLIO WALTER N. IL 29/11/1956 parte offesa nel procedimento
c/
DANNA FABRIZIO N. IL 29/06/1959
BARBERO LOREDANA N. IL 23/02/1959
BILLERI FLAVIO N. IL 30/03/1957
BOVICELLI AMEDEO N. IL 17/03/1948
BOVICELLI AMODEO N. IL 12/02/1953
avverso il decreto n. 15210/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
27/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALFREDO
GUARDIANO;
lette/s9riti,te le conclusioni del PG Dott. tYY\A”urte,

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Udii: i difensor Avv.;

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Data Udienza: 04/02/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Torino disponeva l’archiviazione

Fabrizio, Barbero Loredana Emma, Billeri Flavio, Bovicelli Amodeo
e Bovicelli Amedeo, per il reato di bancarotta fraudolenta
patrimoniale per distrazione di cui al capo d’imputazione, relativo
al fallimento della società “Batrax”.
2. Avverso tale decreto, di cui chiede l’annullamento, ha proposto
tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di
fiducia e procuratore speciale, avv. Vittorio Nizza, del Foro di
Torino, il “fallimento Batrax”, in persona del suo curatore
fallimentare, dott. Valter Bullio, a tanto debitamente autorizzato
dal giudice delegato, eccependo violazione di legge, in relazione
all’art. 408, co. 2, c.p.p., per mancata notifica alla suddetta
persona offesa, della richiesta di archiviazione formulata dal
pubblico

ministero,

nonostante

quest’ultima

avesse

espressamente manifestato la volontà di essere informata al
riguardo.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
4. Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili dal Collegio,
essendo stato dedotto un error in procedendo, la notifica della
richiesta di archiviazione del pubblico ministero alla persona offesa
innanzi indicata, che, per mezzo del curatore fallimentare, aveva
manifestato formalmente, nell’atto di nomina del difensore
depositato il 16.7.2013, la volontà di essere informata della
eventuale richiesta di archiviazione da parte del pubblico
ministero, non è mai stata effettuata

del procedimento penale n. 2069/13, sorto a carico di Danna

Ne consegue, come dedotto dal ricorrente ed evidenziato dal
pubblico ministero nella requisitoria scritta, che il decreto di
archiviazione, adottato in violazione del principio del
contraddittorio, è affetto da nullità insanabile, ai sensi del

c.p.p., poiché la mancata notifica, traducendosi nell’omesso
avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne
aveva fatto richiesta, ha privato detta parte della facoltà di
proporre opposizione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, 13.12.2010,
n. 1508, rv. 249085; Cass., sez. V, 10.10.2012, n. 47525, rv.
254075).
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso va, pertanto,
accolto, con conseguente annullamento dell’impugnato decreto
senza rinvio, disponendosi la trasmissione degli atti al pubblico
ministero presso il tribunale di Torino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone
trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica di Torino per
quanto di competenza
Così deciso in Roma il 4.2.2016

combinato disposto degli artt. 408, co. 2, 127, co. 5, 178, lett. c),

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