Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28655 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28655 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CINI GIOVANNI N. IL 18/08/1963
CINI GIAMPAOLO N. IL 12/09/1948
avverso la sentenza n. 1902/2004 CORTE APPELLO di MILANO, del
13/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per I
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 16/05/2013

Il Procuratore generale della Corte di cessazione, dr. Sante Spinaci,
ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
E’ presente l’Avvocato Edoardo Fumagalli, anche in sost. Avv. Bova, e
chiede l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

patrimoniale e documentale, sono stati condannati – il primo quale
amministratore di fatto ed il secondo quale amministratore formale – dal
Gup del tribunale di Lecco rispettivamente alla pena di anni due e mesi
otto ed anni tre di reclusione.
2. La corte d’appello di Milano ha confermato integralmente la sentenza
di primo grado.
3. Propongono ricorso per cessazione entrambi gli imputati con due
ricorsi analoghi, evidenziando vizio di motivazione con riferimento
all’articolo 42 in relazione alla insussistenza del dolo e conseguente
mancata derubricazione del delitto di bancarotta fraudolenta in quello
di bancarotta semplice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorrenti lamentano innanzitutto l’esistenza di una motivazione per
relatíonem, che farebbe esclusivo riferimento alla sentenza di primo
grado, nonché la mancata disamina specifica dei motivi di appello
relativi all’elemento soggettivo.
2. Il motivo di ricorso è palesemente infondato. Innanzitutto il giudice di
appello ha correttamente richiamato la sentenza di primo grado sul
presupposto che i motivi di appello fossero privi di specificità e
meramente ripetitivi delle tesi già dibattute nel corso del giudizio e
debitamente vagliate e disattese dal primo giudice; in secondo luogo,
sul problema specifico del dolo – sia con riferimento alla bancarotta
fraudolenta patrimoniale che a quella documentale – vi è in sentenza
(pagg. 4 e 5) un’ulteriore motivazione specifica in risposta agli atti di
appello, oltre alla spiegazione del perché Cini Giovanni è stato
ritenuto – con valutazione di merito non sindacabile in Cessazione –

1

1. Cini Giovanni e Cini Giampaolo, imputati di bancarotta fraudolenta

amministratore di fatto. Sotto tale profilo, la corte precisa altresì che
in ogni caso il Cini Giovanni risponderebbe del reato quale extraneus
(cfr. pagg. 5-6 e pag 2, laddove la Corte richiama la sentenza di
primo grado).
3. Non è pertanto riscontrabile il lamentato vizio di motivazione,
palesemente insussistente.
4. Ne consegue che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; alla

condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007 – dep.
24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della
cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo
determinare in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 16/05/2013

declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la

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