Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28654 del 18/01/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28654 Anno 2016
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MADIC DRAGANA N. IL 03/07/1963
nei confronti di:
CREA VANESSA N. IL 26/09/1989
avverso la sentenza n. 9267/2015 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di ROMA, del 08/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
le /sentite le conclusioni del PG Dott. 4

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CuLuctAL

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 18/01/2016

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 8.4.15 il GUP presso il Tribunale di Roma dichiarava non luogo a
procedere nei confronti di CREA Vanessa in ordine al reato di cui all’art.614 co.I e IV CP.
perché il fatto non sussiste,disponeva trasmettersi gli atti al PM in ordine al reato di cui agli
artt.633 e 639 bis CR
Dal testo del provvedimento si desume che da annotazioni della Polizia municipale del

popolare da parte della indagata,che era stato assegnato a MADIC Dragana dal 13.12.2010l’abitazione non era stata occupata dalla titolare,che pertanto era stata dichiarata decaduta
dalla assegnazione.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione MADIC Dragana,in qualità di costituita
parte civile,a mezzo del procuratore speciale,deducendo:
—l’inosservanza della legge penale,in riferimento alla erronea applicazione dell’art.614 CP.:a
riguardo rilevava che erroneamente il GUP aveva escluso la sussistenza del reato
argomentando sulla intervenuta decadenza della persona offesa dalla assegnazione
dell’alloggio ;sul punto precisava che tale decadenza era stata dichiarata cinque mesi dopo il
verificarsi del fatto denunciato,e che il provvedimento amministrativo era stato oggetto di
ricorso al TAR.
Rilevava pertanto che t al tempo del fatto contestatoi la persona offesa era titolare della
abitazione(osservando che l’attualità dell’uso dell’immobile non era da ritenere
insussistente,data la precaria assenza della titolare dovuta all’ esigenza di sottoporsi a
trattamenti terapeutici)2-contraddittorietà della motivazione ,con riferimento alle annotazioni di Ps.sulla mancata
occupazione dell’immobile da parte della titolare:a riguardo la ricorrente evidenziava che
l’occupazione abusiva da parte della Crea era avvenuta prima di tali accertamenti,ossia in data
1.8.2012Rilevava infine ,a sostegno del ricorso,che all’epoca del fatto,la ricorrente era titolare delle
utenze inerenti alle forniture essenziali per l’abitazione.
-Il difensore della imputataka depositato memoria,con la quale rileva l’infondatezza delle
censure proposte dalla ricorrente,osservando che nella specie assume rilevanza la circostanza
che,a1 tempo in cui il fatto si era verificato,l’alloggio non risultava in fatto occupato dalla
querelante.

27.7.2014 e dell’11.6.2014,emergeva che al momento della occupazione dell’alloggio di edilizia

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta dotato di fondamento.
Va rilevato che dal testo del provvedimento impugnato emerge l’erronea applicazione della
legge penale in relazione alla contestata ipotesi di cui all’art.614,commi I e IV CP.,ascritta
all’imputata

violazione di domicilio,pur rilevando che la predetta ricorrente risultava assegnataria
dell’alloggio dal 13.12.2010,sulla base della circostanza che la stessa non lo avesse
occupato,tanto da essere dichiarata decaduta da tale assegnazione.
Considerato che dalla documentazione allegata dalla ricorrente si desume che la predetta
aveva trasferito il domicilio in data successiva a quella del fatto denunciato,e che era stata
dichiarata decaduta dalla assegnazione dell’immobile nei mesi successivi ,deve evidenziarsi che
,in base a tali elementi ,risulta erroneamente escluso dal GUP il presupposto della legittima
titolarità dello jus excludendi nel godimento dell’immobile,in capo alla ricorrente,legittimata
come tale a proporre querela.
Va altresì evidenziato il principio sancito da questa Corte,con sentenza Sez.V del
5/5/2004,n.21062-RV229190-secondo cui-in relazione all’art.614 CP.- l’attualità dell’uso ,cui è
collegato il diritto alla tutela della libertà individuale,sotto il profilo della libertà domestica,non
implica la sua continuità e,pertanto,non viene meno in ragione dell’assenza,più o meno
prolungata nel tempo,dell’avente diritto,la quale,qualora non sia accompagnata da indici
rivelatori di un diverso divísamento,non comporta affatto ,di per sé sola,la volontà di non
tornare ad accedere all’abitazione e meno che mai quella di abbandonare definitivamente il
domicilioNella specie il giudice di merito avrebbe dovuto verificare i presupposti che integrano il reato
alla luce del menzionato indirizzo giurisprudenziale.
Consegue a tali rilievi la pronunzia di annullamento della sentenza impugnata con rinvio per
nuovo esame al GIP presso il Tribunale di Roma.

PQM

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Roma,deciso in data 18 gennaio 2016.
Il Consigliere relatore

Il proscioglimento dell’imputata è stato pronunziato ritenendo insussistente il reato di

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