Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28653 del 25/05/2016
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28653 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI MESSINA
nei confronti di:
PUGLISI MASSIMO nato il 13/05/1976 a MILAZZO
avverso la sentenza del 19/01/2015 del GIUDICE DI PACE di BARCELLONA
POZZO DI GOTTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del-22/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del
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Data Udienza: 25/05/2016
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Pasquale Fimiani, ha concluso per
l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 19 gennaio 2015 il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo
di Gotto ha assolto Puglisi Massimo dal reato di minacce rivolte nei confronti di Napoli con
l’espressione:”Ti prendo a schiaffi, appena ti vedo in giro ci facciamo i conti, mi hai
rovinato e cerchi ancora soldi?”.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge penale in relazione all’art.
612 c.p..
Lamenta il Procuratore ricorrente che il giudice di Pace ha ritenuto erroneamente che
l’espressione pronunciata dall’imputato non avesse avuto una concreta attitudine intimidativa,
evidenziando, invece, che, nel caso di specie, il contenuto del male ingiusto prospettato
derivasse immediatamente dalla locuzione usata, divenendo priva di rilevanza ogni ulteriore
indagine.
2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la mancanza, contraddittorietà ed illogicità
della motivazione.
Il giudice di Pace ha travisato i fatti non riportando circostanze fattuali emerse nel corso
dell’istruttoria dibattimentale, la cui indicazione e valutazione avrebbero condotto ad un
giudizio di colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il Giudice di Pace di Milazzo ha erroneamente ritenuto che l’espressione :”Ti prendo a
schiaffi, appena ti vedo in giro ci facciamo i conti, mi hai rovinato e cerchi ancora soldi”, sia
inidonea ad incutere timore e che da tale affermazione, per la sua asserita genericità, non si
evincerebbe alcun male ingiusto.
Questo Collegio non condivide una tale impostazione.
Non vi è dubbio che l’espressione pronunciata dall’imputato, in relazione al tenore
chiaro ed inequivoco del male ingiusto minacciato – non certo quindi connotato da genericità sia oggettivamente idonea ad incidere sulla sfera di libertà psichica del soggetto passivo.
Né rileva la circostanza, evidenziata dal Giudice di Pace, che tale frase sia stata
pronunciata nel contesto di un contrasto sorto nell’ambito di un rapporto tra un professionista
ed il proprio cliente. Proprio lo scopo di sottrarsi al pagamento di una prestazione professionale
ed impedire per il futuro ulteriori richieste dell’avente diritto, ha indotto l’imputato ad adottare
un’espressione connotata da un’intrinseca marcata offensività diretta a produrre un più efficace
effetto intimidatorio, non rilevando se tali parole abbiano o meno ingenerato un timore nella
sfera psichica del destinatario.
2
Messina affidandolo ai seguenti motivi.
Alla luce delle sopra illustrate considerazioni, le doglianze del Procuratore ricorrente
colgono nel segno. Deve quindi annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace
di Barcellona Pozzo di Gotto per nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Barcellona di Pozzo di
Gotto per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016
Il Presidente
Il consigliere este