Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28652 del 25/05/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28652 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: FIDANZIA ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AMOIA VINCENZO nato il 20/03/1954 a ACCETTURA

avverso la sentenza del 24/09/2015 del GIUDICE DI PACE di MATERA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 25/05/2016, la relazione svolta dalConsigliere ANDREA FIDANZIA
Udito il Procuratore Generale in persona del
che ha concluso per

Data Udienza: 25/05/2016

4

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Pasquale Fimiani,.ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità.

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54s21,
RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 24 settembre 2015 il Giudice di Pace di Matera ha
dichiarato non punibile ex art. 131 bis c.p. Amoia Vincenzo per i reati ascrittigli di
minaccia e diffamazione.
2. Con atto sottoscritto dal proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
affidandolo ai seguenti motivi.

111 cost., la nullità della sentenza ex art. 125 comma 3 0 , 192 comma 1° , 546 comma 10 lett.
e) c.p.p. nonché l’erronea applicazione dell’art. 651 bis c.p.p. in relazione all’art. 131 bis c.p..
Lamenta il ricorrente che il giudice di primo grado, dopo aver escusso i testi a carico
dell’imputato, non ha inteso procedere al completamento dell’istruttoria con l’audizione dei
testi della difesa già ammessi, nonostante la formale richiesta del ricorrente, sollecitando
quindi le parti ad interloquire sulla definizione del processo ex art. 131 bis c.p.
Peraltro, l’esistenza di un reale corpo motivazionale della sentenza è solo apparente, essendo il
provvedimento scandito attorno a formule perifrastiche senza alcun riferimento al caso
concreto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il Giudice di Pace di Matera, nel decidere, dopo aver assunto i testi dell’accusa, senza
consentire all’imputato di sottoporsi all’esame e senza escutere i testi a discarico già ammessi
all’udienza del 10 gennaio 2013, ha senz’altro impedito al ricorrente di dimostrare la propria
innocenza, così violando il combinato disposto degli artt. 24 e 111 Cost..
Né rileva che l’imputato non sia stato condannato a pena detentiva per essergli stata
applicata dal Giudice di Pace la causa di non punibilità ex art. 133 c.p. per particolare tenuità
del fatto.
Come evidenziato dall’imputato nel ricorso, avendo, a norma dell’art. 651 bis c.p.p., la
sentenza penale irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto efficacia di
giudicato nel giudizio civile quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua
illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, il ricorrente ha un
apprezzabile interesse giuridico ad ottenere una sentenza di assoluzione con formula ampia.
Va, inoltre, rilevato che il Giudice di Pace di Matera è venuto meno all’obbligo
motivazionale richiesto dall’art. 125 c.p.p. , non avendo minimamente enunciato le ragioni di
fatto e di diritto in virtù delle quali ha ritenuto l’illiceità penale della condotta dell’imputato, ed
essendosi limitato, dopo una premessa di natura generale sull’istituto di cui all’art. 131 bis
c.p., a ritenere il fatto contestato di particolare tenuità “anche senza espletamento
dell’istruttoria dibattimentale”.

2

2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione del diritto di difesa ex art. 24 e

Deve pertanto annullarsi la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Materia per
il giudizio.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Matera per il giudizio.
Così deciso i Roma, il 25 maggio 2016
Il Presidente

Il consigliere – :nsore

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