Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28652 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28652 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PRUNETI ANDREA N. IL 27/05/1961
PRUNETI GUIDO N. IL 31/08/1966
avverso la sentenza n. 3616/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
02/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per)
.

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

44.‘

Data Udienza: 07/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 2 novembre 2011, ha
dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto nell’interesse di Pruneti
Andrea e di Pruneti Guido avverso la sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione
condannati per il delitto di tentato furto.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi
gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore lamentando, quale unico
motivo, l’erronea applicazione della legge penale e una motivazione incongrua
con particolare riferimento all’affermata tardività dell’impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. In primo luogo, perché nel ricorso avanti questa Corte formalmente si
fa questione dell’erronea dichiarazione d’inammissibilità per tardività mentre
nella sostanza si afferma una carenza di motivazione.
In secondo luogo perché la Corte territoriale, da un lato, ha motivato in
tema di accertamento della affermata tardività e, d’altra parte, ha fatto corretta
applicazione degli articoli del codice di rito in tema di termini per proporre
impugnazione.
Invero, come ricavabile dall’impugnata sentenza, entrambi gli imputati
erano assenti per rinuncia al giudizio di prime cure e come tali da considerarsi
presenti (v. articolo 420 quinquies cod.proc.pen., regola di carattere generale v.
Cass. Sez. VI 14 maggio 2007 n. 33258 e Sez. VI 7 giugno 2012 n. 32955).
La sentenza di primo grado risulta depositata nei trenta giorni, ai sensi
dall’articolo 544, comma 3 cod.proc.pen. (23 febbraio 2010- 23marzo 2010), per
cui il termine di giorni quarantacinque, di cui all’articolo 585 comma 1 lettera c)
cod.proc.pen., entro il quale andava proposta l’impugnazione sarebbe andato a
scadere il 9 maggio 2010, prorogato al successivo 10 maggio in quanto festivo.
L’atto di appello risulta, viceversa, depositato presso la Cancelleria del
Tribunale di Livorno il 19 maggio 2010 e quindi tardivamente.

Distaccata di Piombino del 23 febbraio 2010 con la quale gli imputati erano stati

3. Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile e i
ricorrenti condannati ciascuno al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al

della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7/5/2013.

pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore

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