Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28651 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28651 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUIDONE AUSILIA N. IL 03/02/1962
GUIDONE FABIO N. IL 02/07/1983
avverso la sentenza n. 8/2010 TRIBUNALE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 21/02/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/05/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo, ha
concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Guidane Ausilia e Guidane Fabio propongono ricorso per cassazione, con unico
atto, contro la sentenza in grado di appello del Tribunale di Santa Maria Capua

giudice di pace di Capua del 25 febbraio 2010, che li condannava per i delitti di
ingiuria e lesioni in danno di Visconti Raffaele.
1.1 I ricorrenti deducono con unico motivo la violazione dell’articolo 606 lettera B
c.p.p., in relazione agli articoli 210, comma 6 e 192, commi 2 e 3, c.p.p., per avere
erroneamente il giudice di merito affermato la responsabilità degli imputati sulla
base delle sole dichiarazioni degli imputati di reato collegato ex articolo 371,
comma 2, lettera B, c.p.p., in assenza di riscontri esterni ovvero di altri elementi di
prova che ne confermino l’attendibilità.
Erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la versione del Visconti fosse
riscontrata da quella del Masiello, terzo rispetto ai fatti e dunque in posizione
neutrale, dimenticando invece che egli era imputato in reato collegato al pari del
Visconti.
In mancanza di altri elementi di prova, che confermino l’attendibilità delle
dichiarazioni dei due imputati in procedimento collegato, si imponeva l’assoluzione;
pertanto va pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio, non potendo in
alcun modo la situazione di vuoto probatorio essere colmata attraverso il giudizio di
rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
1.1 Correttamente il giudice di appello ha inquadrato le dichiarazioni dei testi
Visconti e Masiello tra quelle assoggettate alla regola di valutazione della prova
espressa dall’art. 192 comma 3 del codice di rito, venendo in rilievo una ipotesi di
reati collegati ai sensi dell’art. 371 c.p.p. comma 2 lettera B.
Visconti Raffaele e Masiello Guido erano infatti imputati dei reati di lesioni, ingiuria e
minaccia in danno di Guidane Ausilia e Guidane Fabio, commessi nello stesso
contesto spazio temporale dei reati contestati agli odierni imputati e dunque erano
Imputati di reato collegato ai sensi dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), in quanto
i fatti loro ascritti, per i quali si procedeva congiuntamente, risultavano “commessi

da più persone in danno reciproco le une delle altre”.
2

Vetere, in data 21 febbraio 2012, con la quale era confermata la sentenza del

In siffatta situazione Visconti Raffaele e Masiello Guido non solo non potevano che
essere sentiti ai sensi dell’art. 210 c.p.p., comma 6, ma alle loro dichiarazioni
doveva comunque applicarsi la regola della corroboration prevista dell’art. 192
c.p.p., comma 3 (Sez. 5, n. 47363 del 13/11/2008, Petrelli, Rv. 242305).
Tale regola, però comporta che più attendibili dichiarazioni accusatorie sono idonee
a fornirsi reciproco sostegno, in quanto colleghino l’incolpato al fatto, anche se
relative a distinti frammenti dell’attività criminosa (Sez. 1, n. 40237 del
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere desume la responsabilità degli imputati
dalle dichiarazioni delle due persone imputate in un procedimento collegato, che,
oltre ad essere risultate intrinsecamente attendibili e tra di loro perfettamente
coincidenti, sono state corroborate dal certificato medico, attestante le lesioni
subite dal Visconti. L’art. 192 comma 3 c.p.p. risulta pertanto perfettamente
rispettato.
Quanto alla valutazione di neutralità del Masiello, sottolineata nella decisione
impugnata, va detto che essa attiene alla sua credibilità intrinseca, non alla
attendibilità delle dichiarazioni, cioè al riscontro esterno, per cui sotto questo profilo
appare incensurabile.
2. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria di
inammissibilità segue, per legge, la condanna di ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile
alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186
del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una
somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013
Il Presidente

Il Consi li re estensore

10/10/2007, Cacisi, Rv. 237867).

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