Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28650 del 14/04/2016
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28650 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SALERNO
nei confronti di:
DE STEFANO ANGELA MARIA N. IL 20/10/1968
ELEFANTE FULVIO N. IL 28/03/1963
SALERNO ANNAMARIA N. IL 02/01/1972
DE PRISCO VINCENZO N. IL 11/04/1969
avverso la sentenza n. 25/2010 GIUDICE DI PACE di NOCERA
INFERIORE, del 20/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.1,40che ha concluso per I#
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 14/04/2016
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Nocera
Inferiore dichiarava non doversi procedere nei confronti di De
Prisco Vincenzo, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti,
perché estinti per intervenute reciproche remissioni e accettazioni
di querele.
2. Avverso la sentenza del giudice di pace ha proposto tempestivo
ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica
presso la corte di appello di Salerno, lamentando violazione di
legge per difetto di sottoscrizione della sentenza da parte del
giudice procedente.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, come si evince dagli atti, consultabili in questa sede di
legittimità, essendo stato dedotto un error in procedendo, la
sentenza oggetto di ricorso risulta priva della sottoscrizione del
giudice di pace che l’ha adottata, dott.ssa Katia Gamberini.
Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la
mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice
monocratico comporta la nullità del provvedimento medesimo,
che può peraltro essere sanata con la mera rinnovazione dell’atto
viziato e cioè attraverso una nuova redazione del medesimo,
trattandosi di nullità relativa, derivante dalla violazione dell’art.
546, co. 3, c.p.p., attinente soltanto alla formazione del
documento nel quale è trasfusa la deliberazione, senza travolgere
il giudizio, della cui regolarità fanno fede il processo verbale di
dibattimento e il dispositivo pubblicato in udienza (cfr. Cass., sez.
Stefano Angela Maria, Elefante Fulvio, Salerno Annamaria e De
IV, 13.7.2007, n. 34293, rv. 237243; Cass., sez. I, 27.9.2009, n.
12754, rv. 214395).
4. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata
va, pertanto, annullata, senza rinvio, disponendo trasmettersi gli
competenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi
gli atti al giudice di pace di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma il 14.4.2016
atti al giudice di pace di Nocera Inferiore per quanto di