Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2865 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2865 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BERNARDINI MAURO N. IL 26/04/1950
avverso la sentenza n. 12032/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
06/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA
1. Bernardini Mauro, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe
del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannato alla pena di
giustizia, denunzia violazione di legge e vizio motivazionale in ordine
all’esclusione delle attenuanti generiche e alla quantificazione della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Invero, la corte territoriale ha adeguatamente motivato a riguardo
del trattamento sanzionatorio, tenendo espressamente conto, fra l’altro,
della presenza di precedenti penali e della circostanza che l’uomo ha già
beneficiato di due sospensioni condizionali della pena, nel mentre il
ricorso appare incentrato su argomenti astratti e generici, che sfuggono a
qualsivoglia confronto con la predetta motivazione.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 novembre 2015
Il Con iglie

estensore

(ciaured si dpelns t)e

Le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito; nonché inammissibili, a cagione
della loro palese genericità.

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