Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28649 del 14/04/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28649 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI FORLI’
NUTI DONATELLA N. IL 15/07/1953
nei confronti di:
DEO ELISA N. IL 23/02/1982
CAPORELLO LUCIANA N. IL 21/10/1951
avverso la sentenza n. 306/2013 GIUDICE DI PACE di FORLI’, del
17/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.-170, inkAli”-^-£:’ ,3..
che ha concluso per)!

Udito, per la parte civile, l’Avv

Data Udienza: 14/04/2016

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Forlì
dichiarava non doversi procedere nei confronti di Deo Elisa e di

c.p., commesso in danno di Nuti Donatella, per difetto della
richiesta condizione di procedibilità, essendo stata presentata
tardivamente la relativa querela, rispetto al momento in cui deve
considerarsi consumato il reato per cui si procede.
2.

Avverso la sentenza del giudice di pace hanno proposto

tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Forlì, il Procuratore Generale della Repubblica
presso la corte di appello di Bologna e la costituita parte civile,
Nuti Donatella, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Giovanni
Majo, del Foro di Cesena.
2.1. In particolare sia le parti pubbliche che la parte civile
lamentano violazione di legge, in quanto, rispetto alla data di
consumazione del reato, pacificamente avvenuta il 20.2.2012,
mediante affissione su di una bacheca del comune di Galatea di
una lettera avente contenuto offensivo nei confronti della Nuti,
quest’ultima ne ebbe piena conoscenza soltanto il giorno
successivo, quando, come si evince dall’atto di querela, unico
documento utilizzato dal giudice per fondare la sua decisione,
resa, ai sensi dell’art. 129, c.p.p., prima dell’inizio dell’istruzione
dibattimentale, la persona offesa si recò in comune prendendo
contezza della lettera in questione, laddove il 20.2.2012 la Nuti
era stata solo informata genericamente da terze persone
sull’esistenza di una lettera anonima che la riguardava, per cui

Caporello Luciana, imputate del reato di cui agli artt. 110, 595,

non può affermarsi che la persona offesa ebbe piena conoscenza
del fatto in data 20.2.2012.
Ne consegue, ad avviso dei ricorrenti, che, dovendosi individuare
il relativo dies a quo nel 21.2.2012, la querela, presentata il

2.2. Con memoria depositata il 25.3.2016, a mezzo del suo
difensore di fiducia, avv. Gerardo Rucci, del Foro di Forlì, la
Caporello chiede che i ricorsi siano rigettati, in quanto
correttamente il giudice di merito ha affermato la tardività della
querela, risultando dagli atti che la persona offesa ha avuto piena
contezza e cognizione del fatto il 20.2.2012, essendo stata
informata da due persone in tale data dell’affissione della lettera e
del suo contenuto offensivo.
3. I ricorsi sono fondati e vanno, pertanto, accolti.
4. Evidente l’errore di diritto in cui è incorso il giudice di pace.
Come affermato, infatti, dall’orientamento dominante nella
giurisprudenza di legittimità, ai fini della decorrenza del termine
per la proposizione della querela, occorre che la persona offesa
abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo
da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari
per determinarsi.

In

ogni caso,

l’onere della

prova

dell’intempestività della proposizione della querela incombe su chi
la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici
presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova
contraria rigorosa.
Deve, pertanto, ritenersi tempestiva la proposizione della querela
anche quando vi sia incertezza se la conoscenza precisa, certa e
diretta del fatto, in tutti i suoi elementi costitutivi, da parte della
persona offesa sia avvenuta entro oppure oltre il termine previsto

2

21.5.2012 non può considerarsi tardiva.

per esercitare utilmente il relativo diritto, dovendo la decadenza
ex art. 124, c.p., essere accertata secondo criteri rigorosi e non
sulla base di supposizioni prive di adeguato supporto probatorio
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. I, 28.1.2008, n. 7333, rv. 239162;

17.1.2013, n. 13335, rv. 255060).
Nel caso in esame, come si evince dal contenuto della sentenza
del giudice di pace, la conoscenza precisa, certa e diretta del fatto
costituente il reato per cui si procede, in tutti i suoi elementi
costitutivi, da parte della persona offesa il giorno stesso
dell’affissione in bacheca, è stata ritenuta non sulla base di un
rigoroso accertamento, ma alla luce di un’affermazione apodittica,
priva di adeguato supporto probatorio.
Anzi, come correttamente rilevato dal procuratore generale
ricorrente, dalla querela, l’unico atto processuale utilizzato dal
giudice di pace per giustificare la propria decisione, allegata al
ricorso e, comunque, consultabile in questa sede di legittimità,
essendo stato dedotto un

error in procedendo,

si evince

esattamente il contrario, avendo la persona offesa in essa
precisato di avere avuto esatta contezza della portata diffamatoria
dello scritto, di cui era stata genericamente informata il
20.2.2012, solo il giorno successivo, quando la Nuti, recatasi di
persona presso la bacheca comunale, ebbe modo di leggere la
lettera che vi era stata affissa, restando “esterrefatta” per la
portata diffamatoria dello scritto.
Del resto la mancanza di una conoscenza diretta del fatto per cui
si procede, da parte della persona offesa, è ammessa dallo stesso
giudice di pace (e dall’imputata nella memoria) nella parte della
motivazione della sentenza impugnata in cui si evidenzia come la

3

Cass., sez. VI, 12.3.2015, n. 24380, rv. 264165; Cass., sez. V,

Nuti sia stata informata, in un primo momento, da altri
dell’avvenuta pubblicazione in bacheca della missiva denigratoria,
il che equivale a riconoscere che il 20.2.2012 la conoscenza del
fatto in questione da parte della persona offesa è stata solo

Dovendosi, pertanto, individuare il dies a quo per la presentazione
della querela nel 21.2.2012, alla data del 21.5.2012 il termine ex
art. 124, co. 1, c.p., la cui scadenza, essendo stabilito a mesi, si
verifica, ai sensi dell’art. 14, c.p., nel giorno corrispondente a
quello in cui è iniziata la decorrenza, secondo il calendario
comune, indipendentemente, cioè, dal numero dei giorni di cui è
composto ogni singolo mese (cfr. Cass., sez. V, 25.1.2008, n.
9572, rv. 239114), non era perento.
5. Sulla base delle svolte considerazioni la sentenza impugnata
va, pertanto, annullata, con rinvio al giudice di pace di Forlì per il
giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Forlì
per il giudizio.
Così deciso in Roma il 14.4.2016

indiretta.

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