Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28648 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28648 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASSERINI LUCA N. IL 04/05/1972
avverso la sentenza n. 7371/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 07/05/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Giovanni D’Angelo, ha
concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 18 marzo 2011, il Tribunale di Lodi, all’esito di giudizio
abbreviato, condannava Passerini Luca alla pena di giustizia per il reato di lesioni
compressa, Usai Canu Gianluca, durante un torneo di soft-air. La Corte d’appello di
Milano, con sentenza del 30 marzo 2012, riformava parzialmente la decisione,
limitatamente al giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla
contestata l’aggravante, confermando nel resto la sentenza.
Contro la decisione della Corte d’appello di Milano l’imputato propone ricorso per
cassazione, sottoscritto personalmente, affidandolo a due motivi:
a) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera E, in ordine alla riconducibilità delle
lesioni alla condotta dell’imputato. La Corte d’appello ha fondato il giudizio di
responsabilità su argomentazioni tautologiche, tratte da argomenti di fatto errati ed
illogici, quali il

fatto che il fucile potesse sparare due

pallini di plastica

consecutivamente (impossibile, trattandosi di fucili di precisione a colpo singolo), il
fatto che il maggior peso dei pallini utilizzati comportasse maggiore potenzialità
offensiva dell’arma; il fatto che fosse vietato l’utilizzo di pallini del peso di 0,30 g, in
luogo di quelli di 0,20 g, normalmente utilizzati;
b) violazione dell’articolo 606 c.p.p., lettera E, in relazione

alla corretta

qualificazione giuridica dei fatti, laddove è stata affermata la sussistenza del dolo
eventuale, per l’uso di pallini di plastica di calibro maggiore;

la difesa aveva

evidenziato in sede di appello che le lesioni del tipo di quelle causate rientrano nel
rischio connesso all’attività sportiva del soft-air e che l’evento si è verificato nel

corso di un’azione di gioco, anche a causa della negligenza della persona offesa,
che non indossava idonee protezioni per la tutela dell’integrità dell’area facciale,
come imposto dal regolamento del CONI. Su tale aspetto si

denuncia omessa

decisione da parte del giudice di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1 Va ricordato, preliminarmente, che la Corte di cassazione non deve stabilire se
la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare

se questa

giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune. L’illogicità della
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aggravate, per aver colpito con due proiettili in plastica, sparati da un fucile ad aria

motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere, inoltre, percepibile “ictu ()culi”,
dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza,
restando ininfluenti le minime incongruenze. Dunque, non è possibile per questa
Corte procedere ad una ricostruzione alternativa dei fatti, sovrapponendo a quella
compiuta dai giudici di merito una diversa valutazione del materiale istruttorio, se,
come nel caso di specie, vi è congrua e logica motivazione nel provvedimento (o,
meglio, nei provvedimenti, dato che le motivazioni della sentenza di primo grado e
inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione; cfr. Sez. 2, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv.
236181). Nel caso di specie, poi, la sentenza della Corte

d’appello di Milano

richiama espressamente quella di primo grado (pagine

3 – 4) in punto di

ricostruzione del fatto e del ruolo svolto dal Passerini nella vicenda.
1.2 In effetti entrambe le censure elevate con il ricorso, dietro l’apparente denuncia
di vizi della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito non consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli
elementi probatori acquisiti.
Così con riferimento alla riconducibilità delle lesioni alla condotta dell’imputato, la
sentenza della Corte d’appello di Milano motiva con riferimento
dell’imputato nella zona dalla quale erano partiti i colpi ed al

alla

presenza

suo immediato

interessamento sullo stato di salute della persona offesa (nessun altro giocatore lo
fece), circostanza peraltro negata dall’interessato in sede di interrogatorio.
L’impossibilità di sparare due pallini di plastica contemporaneamente “oro emerge
dagli atti, né è dimostrato dall’imputato” (pagina 4 della sentenza di appe!!()).
La sentenza di primo grado, oltre alle dichiarazioni della persona offesa, richiama le
dichiarazioni di Cosi Paolo, teste di difesa e compagno di squadra del Passerini, che
apprese da un organizzatore che il colpo era partito dal fucile dei – imputato,
circostanza che nemmeno lo stesso interessato potè escludere con certezza,
parlando con lui.
Rispetto a tutti questi elementi non assumono grande importanza l’u , ;r. di pallini
vietati, di maggior peso e, conseguentemente, di maggiore potenzialita offensiva,
circostanze che invece rilevano sul punto del titolo della

onsabilità

dell’imputato.
1.3 Con riferimento alla corretta qualificazione giuridica dei fatti, ometto del
secondo motivo, nella motivazione della sentenza di appello si fa I

proprio

sull’utilizzo di pallini vietati, più pesanti, e dotati di maggiore potenziali

offensiva,

oltre che sull’uso di un arma irregolare, non sottoposta al controllo pri.:, , , , ntivo da
parte degli organizzatori (il cui utilizzo poteva dipendere

anche

da un

comportamento volontario o di non adeguarsi alle regole del Passerin’ da tali
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di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e

elementi si desume la sussistenza del dolo eventuale, perché il mancato rispetto
delle regole del gioco e l’utilizzo del calibro maggiormente offensivo curi -D-Aravano
l’accettazione del rischio dell’evento verificatosi.
Più specifica appare la motivazione del Tribunale di Lodi sul
rammenta, in più, che l’imputato era un giocatore esperto,

punto, laddove si
aveva

comprato

personalmente su Internet il fucile e dunque, conoscendone le caratHristiche,
sapeva che non era a norma e che non avrebbe superato un controllo.
deduce: in particolare la maggiore potenzialità offensiva dell’arma, che il ricorrente
contesta, rappresenta circostanza di fatto che andava

contestata sul piano

probatorio, non su quello logico.
Quanto infine alla negligenza della persona offesa, che non indossava idonee
protezioni per la tutela dell’integrità e rispetto alla quale è dedotta omessa
pronuncia della Corte d’appello, il tema è affrontato a pagina 5 della sentenza,
laddove, sia pure in forma estremamente sintetica, si esclude che pomi lidere la
responsabilità dell’imputato.
2. In definitiva il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla declaratoria di
inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla
volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale sent. fl. I t6 del 7

13 giugno 2000) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma
che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento .’cle spese
processuali e della somma di euro 1000 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013
Il Presidente

Il Consigli re w – c‘nsoru

La trama argomentativa descritta appare priva di quei vizi logici che il ricorrente

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