Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28647 del 15/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28647 Anno 2016
Presidente: ZAZA CARLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

Data Udienza: 15/03/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOMA CESAR N. IL 02/03/1981
avverso la sentenza n. 6865/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
03/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALFREDO GUARDIANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. cZAA–L
che ha concluso per .22
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.
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FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la corte di appello di Roma, in

data 29.4.2013, aveva condannato Torna Cesar alla pena ritenuta
di giustizia, in relazione ai reati di furto aggravato (capo A),
resistenza e lesioni personali volontarie, rideterminava in senso
più favorevole al reo il trattamento sanzionatorio, confermando
nel resto la sentenza impugnata.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, avv. Angela Ferrari,
del Foro di Roma, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di
motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della
fattispecie meno grave di furto semplice, non essendo
configurabile, nel caso in esame, la ritenuta circostanza
aggravante di cui all’art. 625, n. 4, c.p., in quanto non è
ravvisabile alcuna destrezza nel comportamento del Torna, il
quale si è limitato ad impadronirsi di due bottiglie di liquore, che
prelevava dagli scaffali di un supermercato, occultandole sotto gli
indumenti; 3) vizio di motivazione in ordine al mancato
riconoscimento della circostanza attenuante del danno di
particolare tenuità, in considerazione del valore economico dei
beni sottratti (30 euro).
3. Il ricorso è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.
4.

Ed invero la sentenza è impugnata è affetta da evidente

violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della

parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Roma, in

,

,

circostanza aggravante della “destrezza”, di cui all’art. 625, n. 4,
c.p.
Sul punto la corte territoriale ha rigettato la doglianza difensiva
già formulata nei motivi di appello, evidenziando come, nel caso in

integrata dal “repentino occultamento, sfuggito al personale di
vigilanza, sotto i vestiti, della merce sottratta”, da parte del
ricorrente.
Orbene, prescindendo dal rilevare che la corte territoriale non
indica sulla base di quale elemento fattuale ha ritenuto che la
condotta del Toma si sia caratterizzata per una particolare rapidità
di esecuzione (nella motivazione della sentenza di primo grado,
infatti, non vengono descritte specificamente le modalità di
impossessamento dei beni da parte dell’imputato e di “repentino
occultamento” parla solo il giudice di secondo grado), non può
non osservarsi come la sussistenza della menzionata circostanza
aggravante debba escludersi alla luce della stessa ricostruzione
dei fatti operata dalla corte di appello.
Ritine,

infatti, il collegio di aderire all’orientamento della

giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui non sussiste
l’aggravante della destrezza nel caso di tentato furto all’interno di
un supermercato, quando la condotta furtiva del soggetto attivo
del reato si concretizza nel prelievo della merce esposta negli
appositi scaffali e nel suo repentino occultamento, sulla propria
persona, in una borsa o in un altro involucro, così da sottrarla alla
sorveglianza, in quanto ai fini della configurabilità della predetta
aggravante, ancorché non sia necessario l’uso di particolare
abilità, la modalità della condotta deve, pur sempre, concretizzarsi
in un “quid pluris” rispetto all’ordinaria materialità del fatto-reato,

2

esame, la destrezza del furto contestato al Torna debba ritenersi

,

ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la
condotta furtiva (cfr. Cass., sez. V, 16.3.2011, n. 26560, rv.
250921).
L’impossibilità di configurare la circostanza aggravante della
comporta

come

necessaria

conseguenza

l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata,
limitatamente all’affermazione di responsabilità dell’imputato per il
delitto di furto, poiché, dovendosi ricondurre la condotta del reo al
paradigma normativo dell’art. 624, c.p., l’azione penale non
poteva essere esercitata per difetto della relativa querela.
La fondatezza del primo motivo di ricorso assorbe in sé l’ulteriore
doglianza espressa nel secondo motivo di impugnazione, che
attiene al riconoscimento di una circostanza attenuante, avente
incidenza esclusiva sull’entità della pena relativa al reato di furto.
La sentenza di secondo grado deve, invece, essere annullata con
rinvio ad altra sezione della corte di appello di Roma, per una
nuova determinazione del trattamento sanzionatorio, con
riferimento ai reati concorrenti in precedenza indicati, in relazione
ai quali la statuizione in punto di affermazione della penale
responsabilità del Torna è passata in giudicato, in difetto di
impugnazione, dovendo il giudice del rinvio a tanto procedere,
tenendo conto del venir meno della condanna dell’imputato per il
delitto di furto e, quindi, della relativa pena irrogata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, limitatamente al
reato di cui al capo A, esclusa l’aggravante contestata, in quanto
improcedibile per mancanza di querela, e con rinvio ad altra
sezione della corte di appello di Roma per la rideterminazione
della pena

3

destrezza,

Così deciso in Roma il 15.3.2016

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