Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28646 del 07/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28646 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ARIIS FEDERICO N. IL 15/04/1955
avverso la sentenza n. 1455/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
13/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GERARDO SABEONE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 4J.4.41,i 9,h912
che ha concluso per d
i .14.1 It: th440

Udito, per la parte civile, l’Avv

it

Uditbi/difensq*Avv. f M k

(3170/Z11

Data Udienza: 07/05/2013

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Trieste, con sentenza del 13 dicembre 2011, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 23 aprile 2009 che aveva
condannato Ariis Federico per i delitti di sostituzione di persona consumata e
tentata, falsificazione di un bollettino di conto corrente postale e truffa
Trattasi di atti posti in essere per attivare la fornitura di gas in un
immobile nella disponibilità del condannato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, il quale lamenta:
a) l’affermazione della penale responsabilità per gli ascritti reati in
mancanza di supporto probatorio;
b) una violazione di legge in ordine alla mancata trasmissione alla Corte
di cassazione di un’istanza di rimessione nonché alla mancata sospensione del
processo in attesa della decisione sull’istanza;
c) una violazione di legge in ordine alla mancata effettuazione di una
perizia psichiatrica richiesta dalla difesa in prime cure;
d) il mancato accoglimento di una richiesta di differimento dell’udienza a
cagione dell’impedimento del difensore.
3. Risulta pervenuta memoria difensiva nell’interesse dell’imputato a
sostegno dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei relativi motivi.
2. L’illogicità della motivazione della impugnata sentenza, infatti, per
poter essere oggetto del chiesto annullamento deve essere manifesta.
Giova, quindi, premettere, in punto di diritto, come il giudizio di legittimità
rappresenti lo strumento di controllo della corretta applicazione della legge
sostanziale e processuale e non possa costituire un terzo grado di giudizio volto
alla ricostruzione dei fatti oggetto di contestazione.
Si tratta di principio affermato in modo condivisibile a partire dalla
sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 2110, del 23 novembre 1995 e
successivamente dalla più recente giurisprudenza (v. per tutte, Cass. Sez. H 5
maggio 2006, n. 19584 e Sez. III 27 settembre 2006, n. 37006)
Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi
può essere ricavata, tra l’altro, dalla motivazione della sentenza n. 26 del 2007
1

aggravata.

della Corte Costituzionale che, argomentando in ordine alla modifica introdotta
dalla Legge 20 febbraio 2006 n. 46 al potere di impugnazione del Pubblico
Ministero, ha affermato che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di
appello costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni
giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di Cessazione è “rimedio che non
attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito invece
Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di Cessazione non ha “la
pienezza del riesame di merito” che è propria del controllo operato dalle Corti di
Appello, ben si comprende come il nuovo testo dell’articolo 606 cod.proc.pen.,
lett. e), non autorizzi affatto il ricorso a fondare la richiesta di annullamento della
sentenza di merito chiedendo al Giudice di legittimità di ripercorrere l’intera
ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.
Tale impostazione è stata ribadita, anche dopo la modifica dell’articolo
606 cod.proc.pen., lett. e) apportata dalla Legge 20 febbraio 2006, n. 46,
articolo 8, comma 1, lett. b), dalla sentenza n. 39048 del 25 settembre 2007 di
questa stessa Sezione V e n. 39729 del 18 giugno 2009 della Sezione III,
secondo le quali può aversi vizio di travisamento della prova quando l’errore sia
in grado “di disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la
motivazione”, e che questo può avvenire solo nei casi in cui “si introduce in
motivazione un’informazione rilevante che non esiste nel processo”, oppure “si
omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della decisione”.
L’esame di uno specifico materiale processuale, dunque, non può mai
comportare per la Corte di legittimità una nuova valutazione del risultato
probatorio e delle sue ricadute in termini di ricostruzione del fatto e delle
responsabilità, ma deve limitarsi a verificare che la sentenza impugnata non sia
incorsa nel vizio del travisamento della prova.
In primo luogo, perché: “Il giudice di merito non è tenuto a compiere
un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame
dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che,
anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze,
spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo
convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual
caso, devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che,
anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la
decisione adottata”. In secondo luogo, deve ricordarsi che l’eventuale vizio della
motivazione non da luogo a violazione di legge (articolo 606 cod.proc.pen., lett.
2

dall’appello”.

b), tranne che nei casi di mancanza assoluta di motivazione o di motivazione
meramente apparente.
Invece, l’illogicità manifesta può denunciarsi nel giudizio di legittimità
soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606
cod.proc.pen., lett. e) (v. Cass. Sez. Un. 28 gennaio 2004 n. 5876).
Nel caso di specie, questa volta in fatto e con riferimento al primo motivo
nell’esprimere il proprio convincimento in relazione agli ascritti reati e il
ricorrente ne ha, vieppiù, genericamente confutato le conclusioni senza articolare
specifiche doglianze su singoli punti del decisum.
3. Quanto al secondo motivo di ricorso la Corte territoriale ha logicamente
e correttamente espresso il proprio convincimento in merito alla mancata
sospensione del processo a cagione della proposizione di un’ulteriore istanza di
rimessione ai sensi dell’articolo 45 cod.proc.pen. (v. la citata giurisprudenza).
4. Quanto al terzo motivo, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso,
vi è motivazione del rigetto dell’istanza di effettuazione di una perizia psichiatrica
sia da parte del primo Giudice che in grado di appello sul relativo motivo.
5. La Corte territoriale ha, altresì, motivato in merito alla sussistenza o
meno di un legittimo impedimento del difensore dell’imputato a comparire
all’udienza (v. punto n. 1 della motivazione) e anche in tal caso non solo vi è
motivazione ma la stessa è informata ai principi correntemente espressi sul
punto da questo Giudice della legittimità (v. da ultimo Cass. Sez. VI 7 giugno
2012 n. 32949).
6. Dall’inammissibilità del ricorso deriva, in conclusione, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 7/5/2013.

di doglianza, la Corte territoriale non ha affatto compiuto un’operazione illogica

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA