Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28643 del 07/05/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28643 Anno 2013
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Marinangeli Carlo, nato a Roma il 14/01/1940
avverso la sentenza del 30/06/2010 della Corte d’appello di Roma R.G. n. 5455/2009
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giuseppe De Marzo;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Giovanni D’Angelo, che ha concluso per
l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito l’Avv. Stefania Rita Maria Ceci per la parte civile Banca dell’Italia, la quale ha concluso
per la conferma delle statuizioni civili;
udito, per l’imputato, l’Avv. Antonio Maio, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 30/06/2010 la Corte d’appello di Roma ha confermato l’affermazione di
responsabilità di Carlo Marinangeli, in relazione ai reati: a) di cui agli artt. 106 e 132 d. Igs.
n. 385 del 1993, per avere, quale presidente del consiglio di amministrazione della SO.FI.SO .
s.p.a., successivamente alla sentenza del Tar Lazio del 24/01/2003, che aveva respinto il
ricorso proposto avverso la disposta cancellazione dall’elenco speciale di cui all’art. 107 del
medesimo d. Igs., continuato ad operare, rilasciando alla Costruzioni Palma s.r.l. una
garanzia fideiussoria e percependo la relativa commissione; b) di cui all’art. 61, n. 7 e 640
cod. pen., perché, nella medesima qualità, con artifici e raggiri, consistiti dapprima
nell’assicurare alla s.r.l. Ing. Nino Ferrari — Impresa Costruzioni Generali l’iscrizione nel citato
elenco e poi emettendo, in data 20/03/2003, cinque atti di fideiussione, aveva indotto in
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Data Udienza: 07/05/2013

errore i titolari della società in ordine all’effettiva esistenza di tale requisito, con danno per
quest’ultima. La sentenza ha, del pari, confermato la condanna dell’imputato al risarcimento
del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della costituita parte civile, Banca d’Italia.
La Corte territoriale ha ritenuto che, alla data in cui i fatti erano stati commessi, l’imputato
era conoscenza della decisione del Tar Lazio, dal momento che in data 31/01/2003 l’avv. Di
Giovanni, facente parte dello studio legale Picozza, che aveva assistito la SO.FI.SO . s.p.a.,
aveva trasmesso il testo del dispositivo della sentenza a mezzo fax alla medesima società,
nella persona del direttore commerciale Pizzino, dipendente con mansioni qualificate, al

d’Italia. Quanto alla contestata truffa, la sentenza di merito ha aggiunto che gli artifici e
raggiri erano consistiti nel fatto che la SO.FI.SO . s.r.l. si era presentata come società
legittimata a rilasciare polizze fideiussorie e che l’eventuale restituzione, in favore della
controparte, del corrispettivo ricevuto era irrilevante, in quanto vicenda successiva alla
consumazione del reato.
2. Nell’interesse del Marinangeli è stato proposto ricorso per cassazione affidato a quattro
motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta omessa motivazione in ordine all’eccepita
inammissibilità della costituzione di parte civile della Banca d’Italia, per assenza di atti dai
quali desumere che il dott. Saccomanno, funzionario dell’Istituto, fosse legittimato a
conferire procura speciale.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine alla
consapevolezza da parte dell’imputato dell’intervenuta sentenza del Tar Lazio, dal momento
che non essendo stati ascoltati né il destinatario né il mittente del fax, non vi era alcuna
certezza che l’imputato avesse avuto reale contezza della decisione sfavorevole.
2.3. Con il terzo motivo, si lamenta carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine
al reato di cui all’art. 106 d.lgs. n. 385 del 1993, per avere la Corte territoriale trascurato di
considerare che il ridotto corrispettivo della polizza stipulata mediante un broker con la
società Palma Costruzioni (appena 42 euro) e la consapevolezza delle responsabilità gravanti
sull’amministratore rendevano evidente che, sino alla fine di marzo del 2003 (quando tra
l’altro era stato pubblicato il bollettino della Banca d’Italia con la notizia), l’imputato non era
a conoscenza della sentenza del Tar Lazio.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta erronea applicazione dell’art. 640 cod. pen.,
per l’assenza di artifici e raggiri, desumibile dal fatto che i testi Ferrari avevano riferito in
dibattimento di non avere mai conosciuto l’imputato e di avere appreso dell’esistenza della
SO.FI.SO . s.p.a, attraverso un broker. Peraltro, la controparte contrattuale aveva richiàto la
restituzione del premio pagato nel settembre 2003, mentre l’imputato sin dal precedente
mese di luglio era cessato dall’incarico.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

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punto che a lui risultava notificato l’impugnato provvedimento di cancellazione della Banca

Premesso che gli errori di diritto nella motivazione non producono l’annullamento della
sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo (alt. 619, comma
1, cod. proc. pen.), la Corte osserva.
L’art. 25 dello Statuto della Banca d’Italia, approvato con d.P.R. 12/12/2006, a norma
dell’art. 10, comma secondo del d. Igs., e pertanto verificabile mediante la consultazione
della Gazzetta ufficiale, dispone che il Direttore generale ha la competenza per gli atti di
ordinaria amministrazione ed attua le deliberazioni del Consiglio superiore. [..] Nell’ambito
delle sue attribuzioni ha la rappresentanza della Banca, con facoltà di delega previa

del le sue attribuzioni e Io surroga nel caso di assenza o d’impedimento, circostanze delle
quali la sua firma fa piena prova nei confronti dei terzi.

Ne discende che il Direttore generale era certamente investito del potere di conferire procura
speciale, in vista della costituzione di parte civile.
2. Posto che entrambi i reati contestati si sono estinti per prescrizione, rispettivamente in
data 23/01/2011 e 05/03/2011, ossia successivamente alla sentenza di secondo grado,
occorre comunque esaminare i motivi di ricorso, attesa la presenza della parte civile.
3. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta
connessione, sono inammissibili, in quanto non è manifestamente illogica la motivazione
fornita dalla Corte territoriale, per ritenere che il ricorrente fosse a conoscenza della
decisione del Tar del 24/01/2003 nel momento in cui pose in essere le condotte contestate.
L’importanza dell’atto del quale si discute, la ricezione del fax da parte della società, il fatto
che fosse indirizzato al medesimo dipendente al quale era stato notificato il precedente
provvedimento della Banca d’Italia, la circostanza che la società disponesse di un’unica sede
sono elementi che ragionevolmente la sentenza impugnata ha posto a base delle sue
conclusioni.
In questa prospettiva, la mancata audizione del mittente e del destinatario del fax diviene
elemento non decisivo, attesa la centralità del principio del motivato, libero convincimento
del giudice.
Neppure la logicità della motivazione è incrinata dal ridotto importo del premio della prima
polizza o dall’awenuta restituzione di premi successivamente conseguiti, in quanto
comunque sussisteva l’interesse dell’agente ad accreditarsi come legittimamente operante
sul mercato.
4. Il quarto motivo è infondato.
Infatti, ricorrono gli estremi della truffa contrattuale tutte le volte che uno dei contraenti
ponga in essere artifizi o raggiri diretti a tacere o a dissimulare fatti o circostanze tali che,
ove conosciuti, avrebbero indotto l’altro contraente ad astenersi dal concludere il contratto
(Sez. 2, n. 32859 del 19/06/2012, D’Alessandro, Rv. 253660).
Nella specie, è irrilevante che la conclusione del contratto sia avvenuta tramite un broker, il
quale mette in contatto i soggetti interessati alla conclusione del contratto, senza sostituirsi

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approvazione del Governatore […J Il Direttore generale coadiuva il Governatore nell’esercizio

alle parti contrattuali, le quali assumono la responsabilità delle dichiarazioni rese e di quelle
omesse su elementi determinanti ai fini della formazione della volontà negoziale.
Del pari irrilevanti sono le considerazioni relative alle ragioni della mancata restituzione del
premio, trattandosi di evento comunque successivo all’avvenuta consumazione del reato.
5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere i reati estinti
per intervenuta prescrizione. Il ricorso va, peraltro, rigettato agli effetti civili, con
conseguente condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile
nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate in euro

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali per essere i reati estinti per
prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese in favore della parte civile, liquidate in euro 1.970,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 07/05/2013

Il Componente estensore

1.970,00, oltre accessori di legge.

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