Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28643 del 03/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28643 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIANFREDA PANTALEO N. IL 27/07/1951
avverso la sentenza n. 2/2013 TRIBUNALE di LECCE, del 10/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Data Udienza: 03/03/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice di Appello, ha confermato
la sentenza di condanna in primo grado alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei
confronti dell’imputato, per il reato di cui all’alt 594 cp, fatto compiuto nel Giugno 2008.
1. Ha presentato ricorso l’imputato, che, con unico motivo ha denunciato violazione di legge in
riferimento agli artt 594 e 51 cp e vizio di motivazione , poiché la Corte non aveva valutato il
contesto in cui l’episodio si era verificato e l’effettiva capacità delle espressioni usate di ledere
l’onore della persona offesa, ritenendo, pertanto integrato il delitto, in assenza della scriminante

All’odierna udienza il Pg dr Cedrangolo ha concluso per annullamento senza rinvio perché il fatto
non costituisce reato e l’Avv. Giannelli si è associato.

CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Deve constatarsi che il delitto di ingiuria, unico oggetto della sentenza per cui è ricorso, è
stato depenalizzato a seguito del recente intervento legislativo realizzato tramite il dlgs nr 7 del
2016, per cui la sentenza va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto Malia legge
come reato. Il fatto di ingiuria, tuttavia, conserva il carattere di illecito civile, come indicato
nell’alt 4 della norma in parola ed il ricorso, pertanto, deve essere esaminato ai soli effetti civili.
1.1 In proposito deve osservarsi che a fronte di una esauriente esplicitazione del percorso
logico-argomentativo contenuto nella sentenza oggetto di gravame, i motivi di ricorso sono
ripetitivi di quelli di appello, per come emergono dalla parte della sentenza ad essi dedicata, e
generici, nel senso che non si sono confrontati con la motivazione del Giudice di secondo grado,
che, peraltro, ne aveva già evidenziato l’aspecificità, rilevandone la inidoneità a censurare la
decisione del primo Giudice. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato quanto agli effetti civili.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato. Rigetta il ricorso agli effetti civili
Deciso il 3.3. 2016.

ed avendo omesso ogni spiegazione sulla situazione complessiva in cui il fatto si era verificato.

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