Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28642 del 03/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28642 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROMANO SILVERIO N. IL 13/05/1940
avverso la sentenza n. 21/2014 TRIBUNALE di NOLA, del 14/04/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 03/03/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Noia, in funzione di Giudice di Appello ha confermato
la decisione di primo grado nei confronti dell’imputato, per i reati di cui all’ad 612,594 e 582
cp, fatto compiuto nel Maggio 2008.
1.Ha presentato ricorso l’imputato, che, con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in
riferimento agli artt 420,420 quater cpp, poiché l’imputato non aveva avuto avviso dell’udienza
ed il giudice aveva omesso di pronunciare ordinanza dichiarativa dell’assenza.
1.1 Col secondo motivo ha censurato la violazione di legge in relazione agli artt 131 bis cpp

sola deposizione della parte civile, che non era stata adeguatamente vagliata mentre le
testimonianze degli altri testi erano tra loro contrastanti. Il Giudice di appello, inoltre, non
aveva preso in considerazione l’istanza difensiva di applicazione della causa di non punibilità ex
art 131 bis cp
1.2 Nel terzo motivo si è rappresentata la violazione di norme processuali poiché il Giudice non
avrebbe motivato circa la richiesta di rinnovare l’istruttoria dibattimentale, tramite l’esame
dell’imputato.
All’odierna udienza il Pg dr Cedrangolo ha concluso per annullamento senza rinvio per
prescrizione e conferma delle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato quanto al primo motivo.
1. Deve ricordarsi il solido orientamento di questa Corte secondo il quale sulle questioni
inerenti l’invalidità processuale degli atti ed in genere sulle questioni processuali, la Corte di
Cassazione è anche Giudice del fatto, nel senso che non le è precluso l’esame degli atti al fine
di verificare la fondatezza o meno delle censure mosse nei ricorsi. In proposito ex multis, Sez.
5, Sentenza n. 16956 del 12/04/2006 Cc. (dep. 17/05/2006 ) Rv. 233821 ” In tema di
esecuzione di intercettazioni telefoniche, la insufficienza o la inidoneità degli impianti interni e
le eccezionali ragioni di urgenza che giustificano il ricorso ad impianti in dotazione alla polizia
giudiziaria o di pubblico servizio, sono condizioni la cui effettiva esistenza rileva
indipendentemente dalla motivazione del decreto autorizzativo e può essere autonomamente
accertata ex post dalla Cassazione, nei limiti in cui sia desumibile dai dati di fatto. (In
motivazione la Corte, nel ribadire che il decreto del pubblico ministero previsto dall’art. 268
comma terzo cod. proc. pen. non può essere integrato con un provvedimento emesso dopo
l’inizio delle operazioni, ha affermato che, trattandosi di una questione di invalidità processuale
di atti, la Cassazione ha la facoltà di risolverla a prescindere dalla motivazione adottata
dall’autorità giudiziaria competente, essendo anche giudice del fatto rispetto alle dette
questioni).

1

582,594,612 cp e vizio di motivazione poiché il giudizio di responsabilità si sarebbe fondato sulla

1.1 Nel caso in esame dagli atti a disposizione di questo Giudice di legittimità si ricava che
l’avviso per il Giudizio di Appello tenutosi con prima udienza alla data del 14 Aprile 2015 non è
stato notificato all’imputato, ed il processo è stato celebrato senza che egli ne fosse venuto a
conoscenza e senza che gli si fosse potuto muovere alcun addebito per tale mancata
conoscenza. Si tratta di una causa di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’ad 179 cpp,
riguardando l’omessa citazione dell’imputato, situazione alla quale la giurisprudenza di questa
Corte nella sua composizione più autorevole ha equiparato la notifica della citazione in forme

da parte dell’imputato. Cosi SU sentenza 119 del 2005,Palurnbo, Rv 229539; in senso conforme
Cass sez 6 sent 34170 del 2008, Rv240705.
1.2 La rilevata causa di nullità travolge gli atti consequenziali e la stessa sentenza che ha
definito il processo, che va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Noia per un nuovo
giudizio.
Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti nell’accoglimento del primo.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nola per nuovo giudizio.
Deciso il 3.3. 2016.

diverse da quelle prescritte e che risulti inidonea a determinare l’effettiva conoscenza dell’atto

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