Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28641 del 12/04/2013
Penale Sent. Sez. 5 Num. 28641 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
MARIGLIANO Marcello, nato a Cosenza il 09/01/1958
avverso la sentenza del Giudice di pace di Cosenza del 02/05/2012.
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza
impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Cosenza dichiarava
Marcello Marigliano colpevole del reato di cui agli artt. 612, comma 1 e 61 n. 9 cod.
pen. perché minacciava a Costanzo Donatella un ingiusto danno gridando e dicendole
di uscire dall’ufficio, così l’avrebbe picchiata; con l’aggravante di avere commesso il
Data Udienza: 12/04/2013
fatto con violazione dei doveri inerenti alla sua funzione di polizia municipale; e, per
l’effetto, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, Io
condannava alla pena di C 600,00 di multa nonché al risarcimento dei danni
cagionati alla persona offesa, costituitasi parte civile, liquidati nella somma di C
500,00, oltre consequenziali statuizioni.
2. Avverso la pronuncia anzidetta, il difensore dell’imputato, avv. Brunella
parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con unico motivo di impugnazione parte ricorrente eccepisce la nullità della
sentenza impugnata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 606 comma, lett. b) cod. proc.
pen., in relazione agli artt. 133 e 612 cod. pen., per inosservanza od erronea
applicazione della legge penale. Si duole, in particolare, dell’illegale determinazione
della pena in misura eccedente il limite edittale e della mancata giustificazione del
percorso logico di determinazione della stessa pena irrogata.
2. Il ricorso può considerarsi per saltum, dato il tenore della censura proposta.
Diversamente, la sentenza del giudice di pace, contenente condanna al risarcimento
del danno, sarebbe stata appellabile, donde la necessità della conversione.
Tanto premesso, risulta evidente l’errore in cui è incorso il giudice a quo nella
determinazione della pena, posto che l’art. 612 cod. pen. prevede per la minaccia
semplice – come deve ritenersi il fatto in contestazione dopo il giudizio di
equivalenza delle concesse attenuanti generiche – la sanzione della multa fino a C
51,00.
3. La determinazione contra legem della pena inflitta comporta annullamento
in parte qua della sentenza impugnata, con rinvio al competente giudice di merito
per la relativa rideterminazione, nei termini di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento
sanzionatorio con rinvio per nuovo esame sul punto al Giudice di pace di Cosenza.
Così deciso il 12/04/2013
Granata, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura di cui in