Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28641 del 03/03/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28641 Anno 2016
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTA DANIELE N. IL 03/06/1974
avverso la sentenza n. 1/2014 TRIBUNALE di LOCRI, del 08/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/03/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Uditi

Data Udienza: 03/03/2016

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Locri in funzione di Giudice di appello ha parzialmente
riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell’imputato, per i reati di cui agli artt 582 e
612 cp, riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena, fatto compiuto
nell’Ottobre 2007, confermando la condanna per gli effetti civili.
1. Ha presentato ricorso la difesa dell’imputato, che, con il primo motivo ha lamentato la
violazione di legge in relazione all’art 507 cpp, poiché il teste dr Riccio avrebbe potuto
confermare la versione dell’imputato, con relativo stravolgimento del quadro probatorio e

1.1 Nel secondo motivo – che in sostanza riprende il primo – è stata censurata la motivazione
carente sul punto della ritenuta attendibilità della parte civile,essendo la sua testimonianza in sé
illogica e priva di riscontri. Il teste di accusa, infatti, non aveva assistito allo scontro tra i due
litiganti ed il contenuto del referto medico, attestando lesioni lievi, era incompatibile con il
racconto della stessa persona offesa che aveva dichiarato di essere stato sbattuto col capo in
terra più volte.
2. In data 24 Giugno 2015 il difensore ha presentato memoria difensiva e contestuali nuovi
motivi ai sensi dell’art 611 cpp, con la prima meglio esplicando le ragioni del ricorso e con í
secondi, richiedendo la rimessione del processo ai Giudici di merito per valutare l’applicabilità
della causa di non punibilità di cui all’alt 131 bis cp,introdotta dal Dlgvo 28/2015, dopo l’epoca
di deposito del ricorso, Ottobre 2014.
All’odierna udienza il Pg dr Cedrangolo ha concluso per l’inammissibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
1. Deve premettersi che il Giudice d’Appello ha ritenuto adeguatamente motivata, se pure in
maniera essenziale, l’ordinanza di rigetto dell’assunzione della testimonianza del medico, dr
Riccio, proposta dalla difesa, ai sensi dell’alt 507 cpp, sulla circostanza, che,a seguito della lite
con la parte civile Tassone, aveva prestato soccorso all’imputato Costa. La sentenza aveva
ritenuto la mancanza di decisività della prova, dando per acquisito che anche l’imputato nella lite
potesse aver subito conseguenze fisiche dannose, ma questa evenienza, anche se verificata, non
avrebbe contribuito a far propendere la decisione nel senso della ricostruzione dei fatti proposta
dall’imputato.
2. Il motivo di ricorso ha mosso una legittima censura a tale proposizione decisoria, poiché ha
evidenziato che, qualora la testimonianza richiesta e non ammessa avesse chiarito che anche
l’imputato era rimasto lievemente ferito, sarebbe stata incrinata la credibilità della parte civile,
che non aveva riferito nella sua audizione di aver reagito all’aggressione da parte di Costa.
Deve, altresì, condividersi l’osservazione del ricorrente, secondo la quale il contenuto del
certificato medico risulta poco coerente con la dinamica del fatto ricostruita dalla persona offesa,
che riferì di essere stato sbattuto più volte con la testa a terra mentre le lesioni refertate non
riguardano la zona del capo.

perdita di credibilità della versione della parte civile.

2.1 Nel richiamato contesto probatorio l’esperimento della prova testimoniale avrebbe assunto
un carattere di decisività sull’impianto motivazionale, poiché potenzialmente idonea a minare la
forza dimostrativa della deposizione della parte civile Tassone, la cui possibile lacunosità
neppure si potrebbe colmare attraverso la valutazione del documento medico, il cui contenuto a
sua volta appare disarmonico rispetto al racconto dei fatti riferito dalla persona offesa al
processo.
3.Le suesposte considerazioni si riflettono anche sul secondo motivo di ricorso – che, deve
pertanto accogliersi – poiché è stata censurata la sentenza per motivazione illogica, in quanto

della valutazione riguardante la compatibilità delle lesioni attestate nel certificato medico con la
versione dell’ episodio proposta da Tassoni.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Locri per un nuovo esame.
PQM
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Locri per nuovo esame.
Deciso il 3.3.2016.

carente sul punto decisivo della ritenuta attendibilità del teste parte civile e per l’incongruità

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