Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28640 del 15/02/2016


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28640 Anno 2016
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
CANNIZZARO GIANLUCA, nato a TARANTO, il 4.12.1980;
avverso la sentenza n. 1278/2010 del Giudice di Pace di Taranto del 25.9.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Roberto Amatore ;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
Corasaniti che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
udito per l’imputato l’Avv. Pietro Putignano, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso, insistendo sui motivi proposti cui si riporta ;

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Taranto ha condannato l’imputato al
pagamento della multa di euro 1000 per i reati di cui agli artt. 594, 612 e 582 cod. pen..
1.1 Avverso la sentenza l’imputato proponeva appello innanzi al Tribunale di Taranto,
eccependo la nullità della sentenza per la mancata partecipazione dell’imputato e contestando
la responsabilità penale così affermata e la congruità della pena irrogata e la mancata
concessione delle attenuati generiche.
1.2 Il Tribunale di Taranto, con ordinanza del 26 gennaio 2015, ritenendo l’appello
inammissibile ai sensi dell’art. 37, 2 comma, d.lgs. 274/2000, essendo stato l’imputato
condannato al pagamento di una pena pecuniaria e ritenuto che la doglianza relativa alla
nullità della sentenza potesse essere ricondotta tra i vizi prospettabili al giudice di legittimità ai

1

Data Udienza: 15/02/2016

sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degli atti alla
Corte di Cassazione per il relativo giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Deve essere in primo luogo affermata la correttezza e legittimità dell’ordinanza del 26
gennaio 2015 del Tribunale di Taranto con la quale quest’ultimo ha ritenuto inammissibile

568, comma 5, cod. proc. pen., atteso che, ai sensi del sopra richiamato art. 37, comma 2,
d.lgs. 274/2000, le sentenze del giudice di pace applicative, come nel caso di specie, della sola
pena pecuniaria, sono ricorribili per cassazione.
2.2 Ciò premesso, osserva la Corte come in realtà l’abrogazione della fattispecie incriminatrice
prevista dall’art. 594 cod. pen., così come ora introdotta dall’art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016
n. 7, imponga nel caso di specie una declaratoria di annullamento senza rinvio, in parte qua,
della sentenza impugnata in virtù della prevista abolitio criminis, e di annullamento con rinvio
al giudice di pace competente per la rideterminazione della pena, rideterminazione alla quale la
Corte di legittimità non può accedere, nel caso di specie, stante la indifferenziata
determinazione della pena operata dal primo giudice per le diverse fattispecie di reato
contestate.
3. Nel resto il ricorso va rigettato, stante la sua evidente genericità in relazione alla eccepita
nullità processuale ( non avendo in realtà il ricorrente spiegato la ragione della sua mancata
partecipazione al processo e non avendo neanche allegato quale violazione del contraddittorio
processuale fosse così rintracciabile ) ed atteso che anche le doglianze avanzate in ordine
all’accertamento della penale responsabilità dell’imputato e alla determinazione della pena
risultano essere state formulate in modo generico e peraltro versate in fatto, e come tali anche
inammissibilmente proposte.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all’art. 594 cp in
quanto il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato.
Annulla la stessa sentenza con rinvio al Giudice di Pace di Taranto la determinazione della
pena.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 15.2.2015

l’appello proposto dall’imputato con la trasmissione degli atti a questa Corte, ai sensi dell’art.

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