Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28640 del 12/04/2013

Penale Sent. Sez. 5 Num. 28640 Anno 2013
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

A.A.

avverso la sentenza del Giudice di pace di Comacchio del 13/03/2012.

Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO.
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Oscar Cedrangolo, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. A.A. era chiamato a rispondere, innanzi al Giudice di pace di
Comacchio, dei reati di minacce, ingiuria e lesione personale in danno di Bruno
Avanzi.
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudicante dichiarava l’imputato
responsabile dei reati a lui ascritti e, applicata la continuazione e concesse le

Data Udienza: 12/04/2013

attenuanti generiche, lo condannava alla pena di C 700,00 oltre consequenziali
statuizioni.

2. Avverso la pronuncia anzidetta il difensore, avv. Giovanni Montalto, ha
proposto ricorso per cessazione affidato alle ragioni di censura indicate in parte
motiva.

1. Con unico motivo di impugnazione parte ricorrente denuncia difetto di
motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., sul rilievo che i giudici di
merito non avevano adeguatamente valutato le risultanze processuali,
segnatamente le dichiarazioni rese dai testi B.B. e C.C., ed avevano,
quindi, affermato la colpevolezza dell’imputato in mancanza di idonee risultanze
probatorie.
2. Il ricorso è destituito di fondamento.
Ed invero, il compendio giustificativo della sentenza impugnata non merita le
censure che sostanziano l’anzidetta impugnativa.
Sulla base della compiuta rivisitazione delle emergenze di causa, il giudice a qua ha
reso motivazione da ritenersi congrua e sufficiente ad esprimere il giudizio di
colpevolezza, con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della
persona offesa, prudentemente apprezzate nella loro attendibilità, a parte la
conferma offerta dal certificato medico in atti e dalle dichiarazioni del teste Benazzi
3. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato, con le consequenziali
statuizioni espresse in dispositivo.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 12/04/2013

CONSIDERATO IN DIRITTO

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