Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2864 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2864 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SARGENTI UGO N. IL 19/01/1965
avverso la sentenza n. 4612/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;
Data Udienza: 11/11/2015
OSSERVA
1. Sargenti Ugo, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe del
reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannato alla pena di
giustizia, denunzia mancanza di motivazione in ordine alla circostanza
che il medesimo si trovasse effettivamente alla guida.
2.1. Indubbio il fatto (l’imputato venne visto dalla p.g. alla guida di una
Land Rover), a fronte del quale il ricorrente si limita a prospettare dubbi
sforniti di appigli probatori, non resta che concludere siccome si è
anticipato.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in oma il 11 novembre 2015
sigl e estensore
esidente
2. Il ricorso è inammissibile.
La censura formulata risulta manifestamente infondata ai sensi dell’art.
606, co. 3 0 , c.p.p. in quanto generica e sorretta da argomentazioni già
vagliate e risolte negativamente dal giudice del merito.