Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28633 del 06/06/2018

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28633 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MORELLI FRANCESCA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 03/03/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA MORELLI;

Data Udienza: 06/06/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che:
– la Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata
che aveva condannato A.A. in ordine al reato di cui all’art. 610 c.p. in
relazione a due distinti episodi di violenza commessi in danno di B.B.;
– propone ricorso il difensore dell’imputato, deducendo erronea applicazione della

sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo della violenza privata nonché vizi
motivazionali con riguardo alla complessiva valutazione alla base dell’affermazione
di responsabilità.
Ritenuto che:
– le proposte doglianze sulla sussistenza del reato di violenza privata e sulla
conseguente affermazione di responsabilità sono generiche e reiterative delle
corrispondenti censure di gravame, omettendo di confrontarsi con la motivazione
fornita dalla Corte d’Appello (pagg. 4 e 5). È inammissibile il ricorso per cassazione
fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello,
motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione
tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 5, n. 11933
del 27/01/2005, Rv. 231708).
– alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di
inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 Rv. 237957), al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 2.000.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 giugno 2018

Il Presidente

legge penale, illogicità della motivazione e travisamento della prova circa la

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