Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2863 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2863 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELLOTTI FLAVIO N. IL 03/12/1962
ESPOSITO ALDO N. IL 02/01/1946
MORASCHINELLI DIEGO N. IL 22/11/1942
avverso la sentenza n. 1101/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
22/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AL F(L’Ev 1/4) rh”irMrri\
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che ha concluso per API/
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza pronunciata in camera di consiglio ex art. 469 cod. proc. pen,
la Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal
Tribunale di Milano il 21 giugno 2007 – per il reato di cui agli artt. 81, secondo
comma, 110, 513 cod. pen. relativamente all’indebito utilizzo di informazioni riservate
riferite alle condizioni contrattuali praticate dalla concorrenza al fine di ottenere un
maggior vantaggio economico – ha dichiarato non doversi procedere nei confronti

estinto per intervenuta prescrizione.
2. – Avverso la sentenza gli imputati Bellotti ed Esposito hanno proposto,
tramite il difensore, ricorso per cassazione, rilevando, con unico motivo di doglianza,
la violazione dell’art. 469 cod. proc. pen., perché la sentenza è stata pronunciata in
camera di consiglio senza la partecipazione del pubblico ministero e del difensore degli
imputati; imputati che avevano con gli appelli manifestato un chiaro interesse ad
ottenere il proscioglimento nel merito. La sentenza è stata impugnata anche dal
difensore dell’imputato Moraschinelli, il quale, oltre ad un motivo d’impugnazione
analogo a quello dei coimputati, ha lamentato la carenza di motivazione quanto alle
doglianze contenute nell’atto d’appello relativamente alla insussistenza del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – I ricorsi sono fondati.
Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, è illegittima la
sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello, in riforma della sentenza
di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato (nella specie, per
prescrizione), in quanto il rinvio operato dall’art. 598 cod. proc. pen. alle norme che
disciplinano il giudizio di primo grado non comprende l’eccezionale procedura prevista
dall’art. 469 cod. proc. pen. (sez. 2, 4 dicembre 2012, n. 42411, rv. 254351). Si è
inoltre precisato che nel giudizio di cassazione vi è l’interesse dell’imputato alla
declaratoria di nullità della sentenza con cui la Corte d’appello, in riforma della
sentenza di condanna in primo grado, abbia dichiarato de plano l’estinzione del reato
per prescrizione prima del dibattimento, perché solo il giudice del merito può valutare
la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento ai sensi dell’art. 129, comma 2,
cod. proc. pen., con riferimento al contenuto di tutti gli atti del processo (sez. 6, 10
maggio 2011, n. 24062, rv. 250499; 27 giugno 2013, n. 28478, rv. 255862).

degli imputati Bellotti Flavio, Esposito Aldo, Moraschinelli Diego, per essere il reato

Tali principi trovano applicazione nel caso in esame, in cui l’estinzione del reato
per prescrizione è stata appunto dichiarata dalla Corte d’appello con sentenza
predibattimentale pronunciata de plano in camera di consiglio.
4. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, con
trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone che gli atti siano

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.

trasmessi alla Corte d’appello di Milano.

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