Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2863 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2863 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELFINI GUIDO N. IL 21/05/1957
avverso la sentenza n. 12914/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

1. Delfini Guido, giudicato colpevole con la sentenza di cui in epigrafe del
reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica e condannato alla pena di
giustizia, lamenta violazione di legge per essere stato effettuata la prova
alcolimetrica a distanza di tempo dal controllo su strada, con negativa
incidenza sul referto degli effetti dell’andamento della curva alcolemica.
2. Il ricorso è inammissibile.
La formulata censura è manifestamente infondata ai sensi dell’art. 606,
co. 3 0 , c.p.p. e sorrette da argomentazioni già vagliate e risolte
negativamente dal giudice del merito e, in parte nuove.
2.1. Con l’appello il ricorrente aveva prospettato il congetturale dubbio di
un anomalo funzionamento del macchinario, disatteso dalla Corte di
merito, con il ricorso, spostando il tiro, mette in dubbio il risultato
dell’accertamento adducendo quanto in premessa esposto. Anche a non
volere considerare nuova la prospettazione, la stessa, in ogni caso appare
radicalmente destituita di fondamento per due ordini di ragioni: dalla
sentenza gravata emerge che la prova spirometrica venne effettuata,
allorquando giunse la pattuglia munita dello strumento, dopo non più di
quindici minuti. Peraltro, l’asserto, secondo il quale il tempo trascorso per
far luogo alla prova avesse implementato il tasso alcolico nell’organismo,
che al momento della guida sarebbe stato inferiore ai parametri di legge
non vale più di una mera congettura, sfornita di qualsivoglia attendibilità
e apertamente smentita da i sintomi, eclatanti ed univoci, manifestati dal
conducente al momento del controllo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 11 novembre 2015
Il C& sigl re estensore

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