Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28629 del 06/07/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28629 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Inserra Michele, nato a Vico Equense il 30/01/1988
avverso la sentenza del 12/05/2016 della Corte d’appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;
udito il difensore, avv. Pietro Asta, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Napoli ha disposto
la consegna di Michele Inserra all’Autorità Giudiziaria della Germania, ai fini
dell’esercizio dell’azione penale, subordinatamente alla condizione che il
medesimo, dopo essere stato ascoltato, sia rinviato nello Stato Italiano per
scontarvi la pena o la misura di sicurezza limitative della libertà personale
eventualmente applicate dall’A.G. dello Stato richiedente. La consegna è stata
richiesta dalla Autorità Giudiziaria tedesca in esecuzione del mandato di arresto
europeo (M.A.E.) n. 203 JS 7167, emesso il 29 febbraio 2016 dal P.M. di
Norimberga, in relazione all’ordinanza di custodia cautelare emessa il 23 febbraio
2016 dal giudice di primo grado del Tribunale di Norimberga per il reato di truffa
(punito dall’art. 263, comma 3, periodo 1 e 2, del codice penale tedesco)

Data Udienza: 06/07/2016

commesso il 13 novembre 2015, avente ad oggetto un veicolo BMW preso a
noleggio dal consegnando in tale città, con l’intenzione di non restituirlo e che, in
effetti non restituiva.

2. Avverso il provvedimento ha presentato personalmente ricorso Michele
Inserra e ne ha chiesto l’annullamento per due motivi, deducendo, per un verso,
la violazione di legge in relazione all’art. 18, comnna 1 lett. e), I. 22 aprile 2005,
n. 69, per avere la Corte d’appello disposto la consegna all’A.G. della Germania,

custodia cautelare; per altro verso, la violazione di legge in relazione all’art. 18,
comma 1 lett. p), stessa legge, per avere la Corte disposto la consegna all’A.G.
dello Stato richiedente senza verificare se il reato sia stato commesso in tutto o
in parte sul territorio nazionale, con conseguente necessità di rifiutare la
consegna.

3. Il ricorso deve essere rigettato.

4. E’ destituito di fondamento il primo motivo di doglianza, con il quale il
ricorrente si duole della mancata previsione nell’ordinamento tedesco di termini
massimi di custodia cautelare.
4.1. Sotto un primo aspetto, giova porre in rilievo come Inserra sia
attualmente sottoposto, a fini di consegna, alla misura dell’obbligo di
presentazione quotidiana alla P.G., e non anche ad una misura cautelare
custodiale, di tal che – almeno allo stato – non viene in rilievo alcun profilo di
durata della custodia e non v’è pertanto interesse a coltivare l’eccezione.
4.2. Per altro verso, come ha chiarito questa Corte riunita nel suo più ampio
consesso, con riferimento alla Repubblica federale di Germania non opera
l’ipotesi di rifiuto della consegna ex art. 18, lett. e) della legge sul M.A.E., in
quanto in detto ordinamento è previsto un limite massimo di custodia cautelare
(sei mesi) ed è assicurata, pur nella eventualità di proroga di detto termine, la
sottoposizione a controlli “ex officio”, cronologicamente cadenzati, cui è
condizionata la necessità di mantenere l’imputato nello “status custodiae”,
imponendo, in mancanza di tali controlli, un automatico effetto liberatorio. (Sez.
U, n. 4614 del 30/01/2007 – dep. 05/02/2007, Ramoci, Rv. 235352)

5. Manifestamente destituito di fondamento è il secondo motivo di doglianza
con il quale il ricorrente lamenta l’omessa applicazione dell’art. 18, comma 1 lett.
p), I. 22 aprile 2005.

2

sebbene la legislazione dello Stato membro non preveda dei termini massimi di

In linea con la costante giurisprudenza di legittimità in tema di truffa nella
forma cosiddetta contrattuale, il reato è istantaneo e di danno la cui
consumazione coincide con la perdita definitiva del bene, in cui si sostanzia il
danno del raggirato ed il conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente
(Sez. 2, n. 20025 del 13/04/2011 – dep. 20/05/2011, Pg in proc. Monti e altri,
Rv. 250358; Sez. 2, n. 18859 del 24/01/2012 – dep. 17/05/2012, Volpi Rv.
252821). Ne discende che, alla stregua della ricostruzione in fatto delineata
nella contestazione e negli atti posti a base del M.A.E., il reato deve ritenersi

Inserra acquisiva la materiale disponibilità della vettura, con l’intenzione
“originaria” — id est contestuale alla stipula del contratto di noleggio in
Norimberga – di non restituirla.

6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento. E’ altresì necessario dare corso agli adempimenti
di cui all’art. 22, comma 5, della legge sul M.A.E.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, L. n. 69
del 2005.

Così deciso il 6 luglio 2016

Il consigliere estensore

Il Presidente

c

perfezionato nel momento in cui, posta in essere la condotta tipica della truffa,

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