Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28628 del 06/07/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28628 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CALVANESE ERSILIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Candolfi Salvatore, nato a Napoli il 10/02/1983

avverso la sentenza del 12/05/2016 della Corte di appello di Napoli

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio
della sentenza impugnata;
udito il difensore, avv. Riccardo Ferone, che ha concluso insistendo nei motivi di
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli rifiutava
la consegna del cittadino italiano Salvatore Candolfi richiesta dalle autorità
giudiziarie belghe sulla base di mandato di arresto europeo per la esecuzione
della pena di anni cinque di reclusione per reati di furto e rapina e, ritenuta la

Data Udienza: 06/07/2016

definitività della condanna, disponeva, ai sensi del d.lgs. n. 161 del 2010, che la
suddetta pena fosse eseguita nello Stato.
Davanti alla Corte di appello, Candolfi aveva sostenuto che il processo
celebrato in Belgio era avvenuto in sua assenza, in quanto detenuto e comunque
non informato del suo svolgimento, e che non gli era stato garantito il doppio
grado di giudizio.
La Corte di appello riteneva infondata la questione, posto che già davanti ai
giudici di primo grado in Belgio il Candolfi aveva eccepito la nullità del giudizio

stata correttamente instaurata e comunque nella sede dell’opposizione, proposta
dallo stesso imputato, questi aveva avuto la possibilità di difendersi nel merito
dalle accuse.
La Corte territoriale evidenziava che il Candolfi aveva avuto conoscenza del
processo a suo carico, nel quale aveva nominato un difensore di fiducia, che, nel
giudizio di opposizione, lo aveva rappresentato (non avendo l’imputato fatto
richiesta di presenziare personalmente) proponendo eccezioni di merito e di rito.

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore di
Candolfi, enunciando i seguenti motivi di annullamento.
Con il primo motivo, deduce vizi della motivazione in ordine alla valutazione
espressa dalla Corte di appello sul carattere non contumaciale del processo
svoltosi in Belgio: la sentenza impugnata – utilizzando tra l’altro una
incomprensibile traduzione delle informazioni provenienti dallo Stato di
emissione – non ha tenuto conto che il processo in primo si è svolto nella
contumacia dell’imputato (come le stesse autorità belghe hanno riconosciuto),
che ne avrebbe avuto notizia solo all’esito.
Secondo il ricorrente, la stessa Corte di appello avrebbe considerato in modo
contraddittorio in un primo momento di accedere alla tesi difensiva, chiedendo
notizie alle autorità belghe sulla ripetibilità del processo, come previsto dall’art.
19, lett. a) I. n. 69 del 2005 per le sentenza emesse in absentia, per poi non
tenere conto in sede di decisione.
Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 1 e 13 decreto
legislativo n. 161 del 2010, che impedisce il riconoscimento della sentenza
penale straniera se pronunciata in contumacia, posto che in grado di appello non
è stato consentito all’imputato di esercitare tutti i diritti della difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2

per vizio di della notifica e che la Corte belga aveva stabilito che la procedura era

2. I motivi si fondano sull’erroneo presupposto che la sentenza emessa dalle
autorità giudiziarie belghe e posta in esecuzione in Italia dalla Corte di appello
sia stata pronunciata in absentia.
Gli strumenti di mutuo riconoscimento di decisioni giudiziarie dell’Unione
europea prevedono particolari garanzie a tutela di coloro che risultino condannati
in absentia.
In particolare, la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio dell’U.E. del
26 febbraio 2009 ha modificato, tra le altre, la decisione quadro 2002/584/GAI

all’esecuzione di sentenze penali, allo scopo di rafforzare i diritti processuali delle
persone in relazione a decisioni giudiziarie pronunciate in assenza dell’imputato.
In Italia, la decisione quadro 2009/299/GAI è stata implementata dal d.lgs.
15 febbraio 2016, n. 31, che ha novellato tanto l’art. 19 della legge n. 69 del
2005, che l’art. 13 d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161, stabilendo in quali situazioni
si possa dar seguito rispettivamente ad un mandato di arresto europeo o una
richiesta di esecuzione relativi a sentenze condanna pronunciate in absentia.
Presupposto comune alla tutela accordata dalle richiamate norme è che
l’interessato non sia comparso personalmente nel processo concluso con la
sentenza da porre in esecuzione.
Nel caso in esame non siamo in presenza di una siffatta situazione, in
quanto il processo a carico del Candolfi si è concluso con una decisione
pronunciata su iniziativa dello stesso imputato, che ha introdotto la «procedura
in opposizione» prevista dal sistema processuale belga.
Il codice di procedura penale belga prevede la c.d. purgazione della
contumacia nelle procedure par défaut, nelle quali, cioè, la persona è stata
condannata senza aver partecipato al processo e per le quali la citazione non è
stata eseguita personalmente: il condannato può opporsi alla condanna entro
quindici giorni dal giorno in cui ne ha appresa notizia, con l’effetto di rendere
nullo il precedente giudizio (art. 187 code d’instruction criminelle). A questo
punto si apre il dibattimento nei limiti determinati dall’effetto devolutivo
dell’opposizione.
Nel caso in esame, l’opposizione proposta dal Candolfi è stata ritenuta
ammissibile, con il conseguente annullamento della sentenza di primo grado
emessa nella sua contumacia (cfr. pag. 12 della traduzione allegata agli atti).
Va rilevato che in sede di opposizione, il Candolfi aveva soltanto dedotto
eccezioni di rito (tra le quali quella della regolarità della citazione, e ciò al fine di
evitare i costi delle spese processuali che l’art. 187 cit. pone a carico
dell’opponente se l’assenza è dovuta a sua colpa) e si era lamentato di non
essere stato interrogato nel corso delle indagini.

3

sul mandato di arresto europeo e la decisione quadro 2008/909/GAI relativa

,

Pertanto sono infondate anche le censure riguardanti l’effettiva possibilità di
difendersi nel giudizio di opposizione, considerato altresì che il diritto ad un
doppio grado di giurisdizione in materia penale, richiamato dall’art. 18, comma
1, lett. g), I. 22 aprile 2005 n. 69, risulta soddisfatto attraverso il riconoscimento
all’imputato di avvalersi, contro la sentenza di condanna, di mezzi ordinari di
impugnazione o di revisione di qualsiasi portata, e non necessariamente di
merito. Pertanto, proprio con riferimento all’ordinamento processuale belga, è
stata ritenuta non ostativa alla consegna la circostanza che l’ordinamento dello

sentenza di condanna soltanto per casi di violazione di legge (Sez. 6, n. 7812 del
12/02/2008, Tavano, Rv. 238727).

3. Ne consegue quindi il rigetto del ricorso, con le conseguenze di legge in
ordine alle spese processuali.
La cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, I. n.
69 del 2005.
Così deciso il 06/07/2016.

Stato di emissione avesse garantito all’imputato il diritto di impugnare la

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