Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28627 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28627 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ESERIEN LOCKY nato il 01/08/1988

avverso l’ordinanza del 29/04/2016 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere CARLO CITTERIO;
Ip(e/sentite le conclusioni del PG MARIO MARIA STEFANO PINELLI

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Ud’ i difensor Avv.;

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Data Udienza: 22/06/2016

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1

RITENUTO IN FATTO
1. Nell’interesse di Eserien Locky, cittadino nigeriano, il difensore d’ufficio

ricorre avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Roma il 29.04.2016 ha confermato
la misura cautelare carceraria deliberata dal locale GIP il 15.04.2016 per reati di
resistenza e lesioni (già oggetto di sentenza di condanna in primo grado, con pena,

Enuncia tre motivi:
– violazione di legge per lo stato di incensuratezza e l’entità della pena in
concreto comminata, inferiore ai due anni di reclusione;
– violazione di legge con riferimento allo status di rifugiato ed alla possibilità
di collocazione presso centri predisposti per l’immigrazione, alternativi al carcere,
anche con riferimento alla ritenuta prognosi negativa;
– vizi alternativi della motivazione in relazione “alla mancata concessione delle
attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena”, con riferimento
alla ritenuta gravità del titolo di reato quale unica ragione posta a fondamento delle
esigenze cautelari ritenute sussistenti.
Secondo il difensore, pur a fronte di un fatto grave (aggressione agli operanti
con un bastone di metallo di circa m. 2,30, pugni calci e morsi, riporta l’ordinanza)
il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle particolari condizioni psicologiche e di
vita e dell’incensuratezza formale (mancando anche prova del precedente di polizia
riportato nel provvedimento impugnato, per il ferimento con coltello di un cittadino
straniero); stesse critiche il ricorrente rivolge alla sentenza di merito del primo
grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le censure che il difensore rivolge alla sentenza di merito sono diverse dal
consentito, qui essendo oggetto di impugnazione il provvedimento del Tribunale del
Riesame.
Le censure che il difensore rivolge a quest’ultimo si risolvono in doglianze
generiche di merito, volte a sollecitare un diverso apprezzamento in fatto, che non
compete alla Corte. Il Tribunale ha motivato specificamente le ragioni della
giudicata sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari, ex art. 274 lett. c)
cod. proc. pen., e della ritenuta inidoneità (in relazione anche all’assenza di stabile

in esito a giudizio abbreviato, di un anno di reclusione).

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dimora) di misure meno invasive: nessuna censura di ordine logico riconducibile
all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è nel ricorso che, appunto, contiene
e sviluppa solo argomentazioni di merito.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen.
Così deciso, il 22.06.2016

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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