Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28625 del 22/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28625 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: COSTANZO ANGELO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COLARUSSO CAMILLO nato il 25/03/1945 a ATRIPALDA

avverso l’ordinanza del 23/10/2015 del GIP TRIBUNALE di AVELLINO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale MARIO PINELLI per
l’inammisibilità del ricorso.

Data Udienza: 22/06/2016

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con
ordinanza emessa nel procedimento n. 2211/14 R.G.G.i.p., accogliendo per la
terza volta la richiesta del Pubblico ministero, ha, considerata la particolare
complessità delle indagini preliminari, prorogato il termine per il loro
compimento nel proc. n. 6459/2012 R.G. Mod. 21 pendente nei confronti, fra gli

2. Nel ricorso presentato nell’interesse di Colarusso si chiede l’annullamento
dell’ordinanza perché la motivazione ha genericamente evidenziato la
complessità del procedimento senza dare conto di una obiettiva impossibilità di
concludere le indagini entro il termine già prorogato per due volte.

3. Il Procuratore generale chiede dichiararsi inammissibile il ricorso perché
l’ordinanza che decide sulla richiesta di proroga del termine per le indagini
preliminari è inoppugnabile.

4. Per l’ordinanza che decide sulla richiesta di proroga del termine per le
indagini preliminari manca uno dei mezzi di impugnazione tassativamente
previsti dalla legge. Né è proponibile il ricorso per cassazione ex art 111 Cost.,
perché essa non incide sulla libertà personale ma d un mero atto di impulso
processuale privo di portata decisoria (ex multis: Sez. U, n. 17 del 06/11/1992,
Bernini, Rv. 191787; Sez. 6, n. 18540 del 08/05/2012, Rv. 252721).
L’inoppugnabilità non impedisce di fare valere eventuali vizi del procedimento di
proroga nell’udienza preliminare o l’interesse pubblico all’azione penale ex art.
409, comma 4, cod. proc. pen., con l’indicazione da parte del Giudice per le
indagini preliminari di un termine indispensabile per lo svolgimento di ulteriori
indagini, o ex art. 414 cod. proc. pen., attraverso la riapertura delle indagini.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Cosi deciso il 22/06/2016

altri, di Camillo Colarusso.

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