Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28625 del 19/01/2017


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 28625 Anno 2017
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STRACUZZI ANGELO nato il 02/11/1967 a LICATA

avverso il decreto del 22/02/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
lette/sentite le conclusioni del PG

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/01/2017

FATTO E DIRITTO

1. Con il decreto di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, in
accoglimento dell’impugnazione proposta dal pubblico ministero, in
riforma del decreto emesso dal tribunale di Agrigento il 16/29 gennaio

quest’ultimo, volta ad ottenere la revoca della misura di prevenzione
personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo
di soggiorno nel comune di Licata, per la durata di anni quattro, disposta
con decreto del tribunale di Agrigento in data 18.1.2011.
2. Avverso il decreto della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento,
ha proposto tempestivo ricorso per cassazione lo Stracuzzi, a mezzo del
suo difensore di fiducia, avv. Fabrizio Biondo, del Foro di Palermo,
lamentando violazione di legge, con riferimento agli artt. 1 e 4, d.lgs. n.
159 del 2011, in quanto, premesso che con il citato provvedimento del
16/29 gennaio 2015 il tribunale di Agrigento aveva sospeso l’esecuzione
della misura di prevenzione personale quando erano già trascorsi
dall’inizio di tale esecuzione tre anni, otto mesi e dodici giorni, dei
quattro anni complessivamente disposti, restando da eseguirne tre mesi
e diciotto giorni, con la conseguenza che, ove non fosse intervenuto il
citato provvedimento del tribunale di Agrigento, l’efficacia della misura
sarebbe cessata il 16 maggio del 2015, la corte di appello, nel rendere la
sua decisione il 22 febbraio del 2016, avrebbe dovuto accertare se in
quel momento permanesse ancora la pericolosità sociale necessaria per
l’adozione della misura di cui si discute.
3.

Con requisitoria depositata il 21.8.2016 il sostituto procuratore

generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, nella persona
del dott.ssa. Paola Filippi, chiede che il ricorso venga dichiarato
inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la misura
di sicurezza personale , ripristinata il 30 aprile del 2016, risulta cessata
il 17 agosto 2016.
4. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2015, nei confronti di Stracuzzi Angelo, rigettava l’istanza formulata da

Ed invero il ricorrente non considera che il provvedimento di revoca della
misura di prevenzione personale, adottato dal tribunale di Agrigento, ha
solo determinato la sospensione della relativa esecuzione per il tempo
residuo, ma non ha certo “azzerato” la valutazione di pericolosità
sociale, già effettuata dal medesimo tribunale in sede di applicazione,

giudizio quando è intervenuto il provvedimento della corte di appello
oggetto della presente impugnazione, senza che si possa invocare, in
senso contrario, la scadenza naturale di efficacia della misura al
16.5.2015, ove non fosse intervenuto, nelle more, il provvedimento di
revoca.
Del tutto legittimamente, dunque, la corte ha operato una rivisitazione
critica delle ragioni che avevano indotto il tribunale di Agrigento alla
revoca della misura di prevenzione personale, evidenziando, in
particolare, come, a fronte di una serie di indici rivelatori della
sussistenza di una pericolosità sociale qualificata, gli argomenti addotti a
fondamento della revoca (le dichiarazioni rese dallo Stracuzzi nei
confronti del Cardella e dell’Occhipinti, già qualificate come “interessate”
dalla stessa corte di appello nella decisione con cui era stato confermato
il decreto applicativo della misura di prevenzione nei confronti del
ricorrente; l’esercizio di un’attività lavorativa, peraltro svolta nello stesso
territorio dove per lungo tempo si è manifestata la pericolosità sociale
del proposto; la documentazione prodotta da quest’ultimo), fossero
inidonei a dimostrare un radicale distacco del ricorrente dagli ambienti di
natura mafiosa in cui è maturato il suo percorso di vita (cfr. pp.4-9).
Motivazione articolata ed approfondita, dunque, quella della corte
territoriale, in relazione alla quale, giova evidenziare, nessuna censura è
stata svolta dal ricorrente.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va,
pertanto, rigettato, con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616,
c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

2

prima della revoca; valutazione che, pertanto, era ancora oggetto di

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.

Manda la cancelleria per la trascrizione di copia della presente sentenza
Così deciso in Roma il 19.1.2017.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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alla Corte di Appello di Catanzaro, ai sensi dell’art. 625, co. 3, c.p.p.

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