Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28623 del 09/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28623 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Cidoni Bruno, nato a Melito Porto Salvo il 4/1/1974
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della Libertà di Catania il 21/4/2016;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Cidoni Bruno ricorre per mezzo dei suoi difensori di fiducia avverso
l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale della Libertà di Catania ha
rigettato l’appello da lui proposto avverso l’ordinanza del 9/3/2016 del G.i.p. del
Tribunale di Catania che aveva respinto l’istanza di sostituzione della misura
cautelare in carcere – a lui applicata per i reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R.
309/90 – con quella degli arresti domiciliari presso comunità terapeutica,
proposta dal ricorrente ai sensi degli artt. 284 cod. proc. pen. e 96 D.P.R.
309/90.

Data Udienza: 09/06/2016

2. Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in
relazione all’art. 96, sesto comma, D.P.R. 309/90 e vizi di motivazione per avere
il Tribunale errato nel ritenere che l’invocata disposizione abbia natura esecutiva
e non possa, ove applicata ai sensi dell’art. 284 cod. proc. pen., costituire
alternativa alla misura di cui all’art. 89 D.P.R. 309/90.

1. Il ricorso è infondato. L’art. 96 D.P.R. 309/90 non prefigura un caso di
sostituzione della custodia cautelare in carcere per soggetti tossicodipendenti
diverso e ulteriore rispetto a quelli previsti dal precedente art. 89, nel caso di
specie inapplicabili, ai sensi del quarto comma dello stesso art. 89, essendo il
ricorrente sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere anche per il
delitto associativo di cui all’art. 74 D.P.R. 309/90.
La disposizione di cui all’art. 96, primo comma, D.P.R. 309/90, si limita
infatti a riconoscere ai soggetti sottoposti a custodia cautelare o in espiazione di
pena per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza il
diritto di ricevere cure mediche e l’assistenza necessaria all’interno degli istituti
carcerari a scopo di riabilitazione, mentre il secondo comma dello stesso articolo
estende tale diritto anche al tossicodipendente non ammesso alle misure
sostitutive di cui agli artt. 90 e 94 D.P.R. 309/90, riguardanti soggetti detenuti
per l’espiazione di pena in conseguenza di condanna definitiva, ma non deroga
alle condizioni previste dal citato art. 89 per la sostituzione della custodia
cautelare in carcere con gli arresti domiciliari presso struttura privata autorizzata
del tossicodipendente che intenda sottoporsi a programma terapeutico.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter Disp. Att.
c.p.p.
Così deciso il 9/6/2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

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