Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28622 del 09/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28622 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Acone Luigi, nato a Napoli il 18/11/1979
avverso l’ordinanza n. 1313/2016 emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli il
30/3/2016;

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Luigi Acone ricorre personalmente avverso l’ordinanza in epigrafe, con la
quale il Tribunale del Riesame di Napoli ha confermato quella del G.i.p. del
Tribunale di Napoli in data 8.3.2016 che gli aveva applicato la misura cautelare
della custodia in carcere per il reato di cui agli artt. 99, 110 cod. pen. e 73 e 80
D.P.R. 309/1990, a lui provvisoriamente contestato per aver illegalmente
detenuto e trasportato a fini di spaccio 131,37 grammi di marijuana suddivisi in
122 dosi già confezionate avvalendosi della figlia minore. Con la recidiva
specifica e reiterata.

Data Udienza: 09/06/2016

2. Il ricorrente deduce, con due distinti motivi di ricorso:
A) Violazione di legge per avere il Tribunale del Riesame, nella riconosciuta
mancanza di motivazione dell’ordinanza genetica in punto di applicabilità ad esito
del giudizio di una pena inferiore ai tre anni di reclusione, provveduto a
completare quel provvedimento nonostante il suo tenore rendesse manifesto il
difetto di autonoma valutazione al riguardo.

esclusiva adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere a far
fronte alle evidenziate esigenze cautelari, in assenza della necessaria valutazione
dell’idoneità degli arresti domiciliari con applicazione del cosiddetto braccialetto
elettronico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
1.1. Il potere integrativo del riesame, previsto dall’art. 309, comma nono,
cod. proc. pen., come novellato dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non opera per
le ipotesi di motivazione mancante o apparente, ovvero priva dell’autonoma
valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla
difesa, poiché in tali casi il legislatore ha individuato un vizio di motivazione del
titolo cautelare genetico e non emendabile, al quale deve seguire
necessariamente l’annullamento del provvedimento impositivo della misura (Sez.
1, n. 5787 del 21/10/2015, Rv. 265984). Diversamente, nel caso di specie, il
Tribunale del Riesame ha integrato correttamente il provvedimento genetico con
riferimento alla valutazione prognostica dell’irrogazione di pena non inferiore agli
anni tre di reclusione, ipotesi questa non esclusa dall’art. 292 cod. proc. pen.
neppure a seguito delle modifiche introdotte dalla L. 47/2015.
1.2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Il giudizio di
inadeguatezza operato dal Tribunale riguarda espressamente tutte le misure
coercitive diverse da quella della custodia in carcere e fa puntuale, seppur
generico, riferimento al meno grave presidio degli arresti domiciliari con preciso
richiamo non solo alla ritenuta incapacità del ricorrente di autolimitarsi nel
momento in cui è costretto a sottostare ad un regime che fa necessariamente
affidamento su tale capacità, ma anche al fatto che la condotta di spaccio veniva
posta in essere proprio all’interno delle mura domestiche, con ciò chiaramente
dimostrando di aver considerato anche la concreta inadeguatezza della misura
domiciliare rafforzata dall’uso del braccialetto elettronico.
2

B) Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter Disp. Att.
c.p.p.

Così deciso il 9/6/2016.

processuali.

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