Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28621 del 09/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28621 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Akdag Mehmet Umit, nato in Turchia il 03/12/1958

avverso l’ordinanza del 21/03/2016 del Tribunale del riesame di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Emilio Sanchez de Las Heras, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Milano ha dichiarato
inammissibile l’istanza di riesame proposta nell’interesse di Akdag Mehmet Umit
avverso l’ordinanza applicativa della custodia in carcere, emessa dal G.i.p. del
medesimo Tribunale il 7 luglio 1992, ma eseguita solo il 25 febbraio 2016 a
seguito dell’ordinanza della Corte di appello di Milano, che rimetteva in termini

Data Udienza: 09/06/2016

l’imputato per impugnare la sentenza di primo grado, divenuta irrevocabile il 3
marzo 1997.
Dopo aver premesso che l’Akdag fu destinatario di ordinanza custodiale per il
reato di partecipazione ad un’associazione armata finalizzata al traffico di
stupefacenti ed all’importazione di ingenti quantitativi di eroina, attiva in Milano
ed altrove sino alla primavera 92, con ruolo di incaricato delle vendite, e che fu
dichiarato latitante il 25 luglio 92, il Tribunale ha dato atto che l’imputato fu
condannato in contumacia alla pena di anni 15 di reclusione con sentenza del 29

ordine di carcerazione il 7 luglio 97.
Giunto in Italia il 20 gennaio 2016 a seguito di procedura estradizionale
dall’Ecuador, il condannato aveva proposto istanza di restituzione in termini per
proporre impugnazione, accolta dalla Corte di appello, che riteneva verosimile
che l’imputato non avesse avuto conoscenza del procedimento, essendosi
allontanato dall’Italia dal 90: revocata, pertanto, l’irrevocabilità della sentenza di
primo grado e l’ordine di carcerazione, la Corte di appello aveva ordinato la
scarcerazione dell’imputato, disponendo, contestualmente, l’esecuzione
dell’ordinanza cautelare del luglio 92, notificata all’imputato il 25 febbraio 2016.
L’ordinanza genetica risultava emessa per tutelare sia il pericolo di
reiterazione che il pericolo di fuga, desunti dalla pericolosità dell’indagato,
inserito in un contesto criminale articolato ed attivo in più paesi, nonché
dall’estensione in vari stati del traffico illecito e dalla disponibilità di punti di
riferimento esteri.
Respinte le eccezioni difensive, dirette ad ottenere la declaratoria di
inefficacia dell’ordinanza per mancata consegna della copia all’imputato e al
difensore nonché per omesso interrogatorio, il Tribunale ha ritenuto che la
mancata notifica dell’ordinanza cautelare (sicuramente disponibile presso l’ufficio
matricola, trattandosi dell’unico titolo, che ne giustificava la detenzione) non
comportava la conseguenza invocata dalla difesa, bensì un effetto favorevole per
l’indagato, decorrendo, solo da tale adempimento, il termine per proporre
impugnazione.
Ritenuta, inoltre, improponibile in sede di riesame l’eccezione di inefficacia
dell’ordinanza per omesso interrogatorio, trattandosi di censura proponibile al
G.i.p., la cui decisione poteva eventualmente essere appellata, il Tribunale ha,
infine, rilevato che l’interrogatorio non è richiesto quando vi è stata pronuncia
nel merito, come nel caso in esame.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso il difensore dell’imputato, che ne
chiede l’annullamento per violazione degli artt. 293, 178 e 179 cod. proc. pen.: il

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maggio 96, divenuta irrevocabile il 3 marzo 97, con conseguente emissione di

Tribunale ha affermato che l’ordinanza è disponibile presso l’ufficio matricola
della casa circondariale, sebbene ciò non risulti accertato, risultando, invece, che
l’ordinanza non è stata notificata né all’imputato né al difensore ed il Tribunale
giustifica la circostanza, sostenendo che il mancato decorso del termine per
impugnarla costituisca una garanzia difensiva. Sostiene, invece, il ricorrente che
la mancata notifica del titolo cautelare si traduce in un pregiudizio, non potendo
essere impostata la difesa senza conoscere le accuse, come previsto dalla nuova
formulazione dell’art. 625- ter cod. proc. pen. e nel caso in esame l’assenza

conoscenza del processo, del quale non ha mai ricevuto notizia o notificazione di
atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Pur essendo pacifico che la notificazione dell’ordinanza cautelare ha la
funzione di rendere edotto il destinatario delle accuse a suo carico e di
assicurargli cognizione completa della motivazione per poter esercitare appieno il
diritto di difesa e pur essendo indubbio che dalla notificazione dell’ordinanza
cautelare decorre il termine per proporre l’istanza di riesame, di talché la
circostanza non incide sulla validità del titolo cautelare, che non risulta caducato,
nella fattispecie è altrettanto pacifico che l’imputato è detenuto proprio in forza
dell’ordinanza genetica, emessa il 7 luglio 1992, e non ha partecipato al giudizio,
definito in primo grado con condanna ad una pesante pena.
Tuttavia, dal verbale di esecuzione in atti del 25 febbraio 2016 risulta che la
polizia penitenziaria riservava di consegnare all’imputato copia dell’ordinanza,
una volta pervenuta dall’A.G. procedente; risulta, altresì, che il giorno successivo
l’ufficio matricola della Casa Circondariale di Rebibbia richiese alla cancelleria del
Tribunale di Milano, in attesa dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere,
l’invio dello stralcio del provvedimento restrittivo e del dispositivo della sentenza
di primo grado, trasmessi in pari data (trasmesso uno stralcio dell’ordinanza
cautelare relativa all’imputato e solo una parte dell’intestazione e del dispositivo
della sentenza emessa dal Tribunale di Milano), ma non risulta che tali atti siano
stati notificati all’imputato.
Pertanto, pur essendo disponibile presso la Casa circondariale, come
affermato dal Tribunale, almeno lo stralcio dell’ordinanza cautelare relativo alla
posizione dell’imputato, l’accertamento preliminare sulla notificazione
all’imputato risulta rilevante ai fini della tempestiva instaurazione e dello
sviluppo della procedura incidentale, comportando, in caso di esito positivo della

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dell’imputato durante il processo è dovuta ad una incolpevole mancata

verifica, il conseguente esame e la decisione nel merito dell’impugnazione
proposta.
Tenuto conto che l’ordinanza, disponibile ed esaminabile da parte del
difensore presso la cancelleria del giudice emittente, è allegata agli atti del
procedimento incidentale, è infondata l’eccepita inefficacia dell’ordinanza
cautelare per omesso interrogatorio, trattandosi di adempimento successivo
all’emissione del titolo ed attinente alla validità ed efficacia dello stesso e non
alla sua legittimità, che costituisce oggetto specifico del controllo di legalità

266294).
Il profilo, dunque, che va riesaminato è quello relativo all’avvenuta notifica
dell’ordinanza cautelare, che a questa Corte non risulta essere stata ancora
notificata, in quanto, come già detto in precedenza, la Casa Circondariale non
risulta, dagli atti qui pervenuti, aver provveduto in tal senso.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo esame
al Tribunale di Milano, affinché si provveda agli accertamenti circa l’avvenuta
notifica del provvedimento all’imputato e, comunque, qualora dovesse risultare
non ancora avvenuta, si provveda agli adempimenti necessari ad assicurare che
l’imputato sia posto ad effettiva conoscenza dell’imputazione ascrittagli e delle
ragioni poste a fondamento dell’ordinanza cautelare.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Milano per nuovo
esame.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94-1/ter disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso, il 09/06/2016.

rimesso al tribunale del riesame (da ultimo Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Rv.

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