Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28621 del 02/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 28621 Anno 2013
Presidente: DE ROBERTO GIOVANNI
Relatore: CONTI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rosa Luca, nato a Trescore Balneari°, il 21/10/1978

avverso la ordinanza del 19/03/2013 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, la ordinanza denunziata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Carmine Stabile, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, adito

ex

art. 310

cod. proc. pen. dichiarava inammissibile l’appello proposto da Luca Rosa avverso
l’ordinanza del 21 febbraio 2013 del Giudice per le indagini preliminari in sede
con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca o sostituzione della misura
degli arresti domiciliari applicata al medesimo in relazione a due fatti di
commercio, anche in forma tentata, di sostanze stupefacenti, commessi negli
anni 2007-2009.

Data Udienza: 02/07/2013

i’rITT111311,To

1

I 11,11

,3 •

Osservava il Tribunale che nei confronti del Rosa era stata emessa in data 7
gennaio 2013 dal medesimo G.i.p. ordinanza di custodia cautelare in carcere, e
che, all’esito del giudizio di riesame, il Tribunale di Palermo, con ordinanza in
data 28 gennaio 2013, divenuta irrevocabile, aveva sostituito la misura
carceraria con quella domiciliare.
Con l’appello erano stati inammissibilmente riproposti i medesimi elementi
già valutati in sede di giudizio di riesame, all’esito del quale, proprio in
considerazione del considerevole tempo trascorso dai fatti, era stata ritenuta

domiciliare.

2. Ricorre per tassazione il Rosa, a mezzo del difensore avv. Carlo Bonomi,
il quale, con un unico motivo, denuncia il vizio di motivazione della ordinanza
impugnata, osservando che la richiesta rivolta al G.i.p. di revoca della misura
degli arresti domiciliari in atto o di sostituzione di essa con quella dell’obbligo di
dimora si fondava su elementi nuovi, non esaminati dal Tribunale: attenuazione
delle esigenze cautelari dato il tempo trascorso; difetto di prova circa la
sussistenza dei fatti contestati e della loro gravità. Illegittimamente, dunque, il
Tribunale aveva ritenuto la inammissibilità dell’appello.

3. Osserva la Corte che il ricorso è manifestamente infondato, posto che lo
stesso suo contenuto dà ragione della valutazione del Tribunale circa la
inammissibilità dell’appello, in quanto fondato sui medesimi elementi già
considerati in sede di riesame, con decisione divenuta definitiva; sicché, in
mancanza di nuovi elementi o nuove prospettazioni, a seguito di essa si era
formato il giudicato cautelare.
Si è in particolare ineccepibilmente osservato nella ordinanza impugnata che
nessun nuovo elemento di natura indiziaria era stato addotto a sostegno della
non configurabilità a carico del Rosa dei reati contestati; e che il dato relativo al
decorso del tempo era stato già considerato, con la recente ordinanza del
Tribunale del riesame, ai fini dell’attenuazione della misura carceraria
originariamente applicata con quella domiciliare.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille.

sufficiente a contrastare il pericolo di reiterazione di analoghi fatti la misura

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille a favore della cassa delle
ammende.

Così deciso il 02/07/2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA