Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28620 del 09/06/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28620 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Bourich Ahmed, nato a Youssoufia (Marocco) il 16/09/1980

avverso l’ordinanza del 19/04/2016 del Tribunale del riesame di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Criscuolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta
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Marinelli, che ha concluso chiedendo (
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RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Roma ha
confermato l’ordinanza applicativa della misura dell’obbligo di presentazione alla
P.g. nei confronti di Boruich Mohamed, emessa il 9 aprile 2016 dal Tribunale di
Roma all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto per il reato di cessione di
hashish e di detenzione a fini di cessione di hashish, desunta la gravità indiziaria
dal verbale di arresto, dal sequestro della sostanza ceduta al minore Bassetti
Alessandro e dalle dichiarazioni di quest’ultimo nonché dal sequestro di ulteriore

Data Udienza: 09/06/2016

sostanza dello stesso tipo in frammenti del peso di grammi 12,1, rinvenuta tra i
sedili dell’autovettura di servizio a bordo della quale furono trasportati l’indagato
ed il correo Aboulfadi Salaheddine dopo l’arresto, e ritenuta la sussistenza di un
concreto ed attuale pericolo di reiterazione, desunto dalle modalità organizzate
della cessione, dal possesso di ulteriore quantità di hashish, dal tentativo di
occultamento, idoneamente tutelabile con la misura coercitiva applicata.

2. Avverso l’ordinanza propone ricorso l’imputato, che ne chiede

motivazione nonché travisamento della prova: il Tribunale avrebbe omesso di
valutare gli elementi prodotti dalla difesa per dimostrare la sua estraneità ai
fatti; in particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle circostanze
dell’arresto – i CC videro uno straniero cedere lo stupefacente ad un ragazzo,
che, seguito da alcuni militari, fu controllato e trovato in possesso della sostanza,
mentre altri militari fermarono i due indagati, distanti tra loro-, delle
dichiarazioni rese dall’Aboulfadl – il quale ammise di aver ceduto una piccola
quantità di hashish al ragazzo per 5 euro, escluse ogni ruolo del Bourich nella
cessione, dichiarando di avergli semplicemente chiesto una cartina, conoscendolo
in quanto connazionale-, in linea con le dichiarazioni del ricorrente, dichiaratosi
estraneo ai fatti e mero conoscente del connazionale, e con quelle
dell’acquirente, che ha dichiarato di aver acquistato la sostanza da un unico
soggetto, identificato nel connazionale. Il Tribunale avrebbe trascurato anche
l’esito negativo della perquisizione personale e domiciliare, la lecita provenienza
dei 250 euro trovati in suo possesso, residuo della maggior somma prelevata la
sera precedente, come provato dallo scontrino prodotto, la condizione regolare
del Bourich, incensurato, che svolge un lavoro stabile, che gli garantisce un
reddito mensile. L’ordinanza omette di motivare su tali circostanze e non spiega
per quale ragione ha disatteso le dichiarazioni degli indagati, sentiti
separatamente e fermati in luoghi diversi; illogicamente attribuisce ad entrambi
gli indagati il possesso dei 12 grammi di hashish rinvenuti nell’auto di servizio,
nonostante gli stessi avessero già subito una perquisizione personale, negativa
per il Bourich e positiva per il connazionale, trovato in possesso di un frammento
di hashish; non ha tenuto conto della posizione regolare del Bourich, titolare di
un reddito di lavoro, che gli assicura un tenore di vita agiato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2

l’annullamento per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della

In data 7 giugno 2016 il ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al
ricorso, in quanto il procedimento a suo carico è stato definito con sentenza del
13 maggio 2016 dal Tribunale di Roma con contestuale revoca della misura
cautelare.
L’intervenuta revoca del provvedimento cautelare determina il venir meno
dell’interesse a coltivare l’impugnazione.
Consegue la declaratoria della inammissibilità del ricorso per sopravvenuta
carenza di interesse, con esenzione del ricorrente dalla condanna alle spese

del 25/06/1997, Chiappetta ed altro, Rv. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso, il 09/06/2016.

processuali e della sanzione a favore della cassa delle ammende (Sez. Un., n. 7

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