Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28620 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28620 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VILLANI LUIGI GIUSEPPE N. IL 02/05/1955
avverso l’ordinanza n. 107/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
08/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
4ette/sentite le conci sioni del PG Dott. A u-i-D,u,k o k1/4-1 00-co
~AMAVI

Udit i difensor Avv.;

E,

ceSLQ

Data Udienza: 05/04/2013

Ritenuto in fatto
1.Luigi Giuseppe Villani impugna l’ordinanza del Tribunale di Bologna, in funzione di
giudice del riesame de libertate, con la quale ha confermato l’ordinanza di applicazione della
misura degli arresti domiciliari, sussistendo gravi indizi di colpevolezza per i delitti di
corruzione e peculato.
Il giudice ha ritenuto la sussistenza di esigenze cautelari dovute al pericolo di reiterazione

fondamento del provvedimento di applicazione della misura cautelare con le quali si faceva
riferimento ai contatti con numerosi con personaggi politici di rilievo locale e nazionale e ,in
particolare, con il sindaco di Parma, Vignale, del quale continuava a essere un “permanente
consigliere” per tutte le decisioni che richiedevano l’intervento di politici di livello nazionale.
Contatti che, ad avviso del giudice del riesame, dimostrano l’inserimento di Villani in un
contesto politico più ampio rispetto a quello territoriale e una notevole capacità d’azione anche
illecita. Il mantenimento della carica di consigliere regionale da parte di Villani comporta una
permanenza delle condizioni che avevano determinato le condotte illecite per le quali si
procede.
Peraltro, le conversazioni intercettate, oltre che ad confermare il pericolo di reiterazione,
dimostrano una specifica interferenza nell’attività di indagine e la permanenza del pericolo di
inquinamento.
Per il giudice del riesame, l’epoca dei fatti cui fa riferimento l’ipotesi d’accusa non rileva
rispetto alla attuale permanenza della pericolosità sociale e di inquinamento probatorio.

2.La difesa deduce la nullità dell’ordinanza per vizio di motivazione sotto il profilo della
mancanza, illogicità e contraddittorietà nella parte in cui il giudice del riesame ha confermato
la sussistenza delle esigenze cautelari riguardanti il pericolo di reiterazione delle condotte.
Le circostanze emerse dalle intercettazioni non sono dimostrative di n pericolo di
reiterazione, bensì soltanto la permanenza di contatti con personaggi politici privi di significato
e riconducibili al fatto che Villani è stato per lungo tempo un politico molto attivo nel contesto
territoriale
Il vero perno della decisione del giudice del riesame è rappresentato dalla mancata
dimissione di consigliere regionale.
Altro elemento posto in rilievo è quello del rinvenimento di documentazione riservata
all’interno dell’abitazione di Villani; circostanza che dimostra la permanenza di contatti on
personaggi di rilevo.
Ad avviso della difesa, si tratta di Circostanze sulle quali sono state costruite ipotesi prive
di ogni consistenza non tali da dimostrare alcuna pericolosità sociale.

Considerato in diritto

e di inquinamento dell’attività di indagine, riproducendo le stesse motivazioni poste a

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s
■ 1,

2
111 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza nonché per essere le censure
dirette esclusivamente a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e un rivalutazione
della consistenza degli elementi posti dal giudice del cautelare a fondamento dell’ordinanza
cautelare, condivise e fatte proprie dal giudice del riesame
Come descritto in narrativa, il Tribunale ha dettagliatamente esaminato ( cfr. pp10,11 e
ss dell’ordinanza) specifici elementi emersi nella prosecuzione delle indagini, ed acquisiti
successivamente all’emissione del primo provvedimento, che integrano notevolmente il

Sulla scorta di tali elementi, il giudice del riesame ha motivatamente concluso rilevando
che l’indagato contribuiva, in maniera autorevole ed influente alle decisioni delle operazioni
illecite posta a fondamento dell’ipotesi di accusa.
Nell’ordinanza impugnata, dunqué, vi è un articolata giustificazione sulle determinazione
assunte, attraverso una accurata e specifica descrizione e analisi degli elementi acquisiti nel
corso dell’attività di indagine.
L’ampia e intensa motivazione, sviluppata in termini coerenti e privi di ogni deficit
argomentativo, rende non ammesso alcun sindacato in sede di legittimità.
Come noto, infatti, il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di
procedimenti incidentali relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della
rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle
acquisizioni processuali, provvedendosi così a una rilettura degli elementi di fatto, atteso che
la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.
2.Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono
dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità.
Il ricorso è dunque inammissibile e, a norma dell’art.616 c.p.p., il ricorrente va
condannato, oltre che al pagamento delle spese processuali, a versare una somma, che si
ritiene equo determinare in C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo le
condizioni richieste dalla sentenza della Corte costituzionale 13 giugno 2000, n.186.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento di C 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013
Il

sigliere

sore

Il Presidente

pericolo di reiterazione e di inquinamento dell’attività investigativa ancora in corso

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