Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2862 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2862 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIUCHIOLO NICOLA N. IL 31/08/1946
avverso la sentenza n. 184/2011 TRIBUNALE di ARIANO IRPINO,
del 19/10/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Crt•qh,
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. khLV-11-‘M)
che ha concluso per kt_

Udito, per la parte civile, l’Avv
UdiadifensoitAvv. C- i v Se r e€ A LI F■ r-,

Data Udienza: 17/10/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 19 ottobre 2011, il Tribunale di Ariano Irpino, all’esito di
giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato alla pena dell’ammenda per il reato di
cui agli artt. 26, comma 1, e 55, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del
2008, perché, in qualità di dirigente del Comune, in relazione alla gestione di un’isola
ecologica, non provvedeva, nell’affidamento di lavori di bonifica e smaltimento di
materiali contenenti amianto, a verificare i requisiti tecnico-professionali delle ditte

2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore

un’

impugnazione qualificata come appello, con la quale ha chiesto l’assoluzione per non
aver commesso il fatto.
Si evidenzia, in particolare, che l’imputato era dirigente dell’ufficio tecnico
comunale e che tale ufficio era estraneo rispetto alla gestione della raccolta e
smaltimento dei rifiuti, della bonifica delle aree e delle determinazione di spesa e
liquidazione dei compensi alle ditte affidatarie, che erano state invece curate
dall’ufficio patrimonio del Comune, del quale era dirigente un soggetto diverso
dall’imputato e nel quale vi era un funzionario non dotato di qualifica dirigenziale,
responsabile del servizio ecologia. Tali ultimi soggetti avrebbero dovuto essere
considerati datori di lavori ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81 del
2008, trattandosi di soggetti dotati di poteri di gestione, con autonomia decisionale e
di spesa. Per la difesa, l’imputato, sebbene individuato quale datore di lavoro nella
delibera della giunta comunale del 1996 richiamata dal sindaco, non aveva in realtà
alcun concreto potere gestionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – L’impugnazione – che deve essere riqualificata come ricorso per cassazione
ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., essendo stata proposta contro una
sentenza inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., perché recante
condanna alla sola pena dell’ammenda – non è fondata.
Il ricorrente non contesta che le ditte affidatarie dei lavori di raccolta, trasporto
smaltimento dei materiali contenenti amianto fossero prive dell’autorizzazione ad
effettuare i lavori di bonifica per detti materiali, in quanto non iscritte alla categoria 10
dell’albo nazionale smaltitori; non contesta cioè la materialità del fatto. Lamenta,
invece, nella sostanza, l’erronea applicazione della disposizione incriminatrice,
sostenendo di essere un soggetto privo della qualifica di datore di lavoro, essendo

affidatarie.

dirigente di un ufficio comunale che non si è occupato né dell’affidamento né della
gestione dei lavori di bonifica e smaltimento ddi rifiuti.
L’assunto del ricorrente non è condivisibile.
Deve premettersi che i dirigenti comunali possono essere titolari di posizioni di
garanzia nello svolgimento dei compiti di gestione amministrativa a loro devoluti,
residuando in capo al Sindaco unicamente poteri di sorveglianza e controllo collegati ai
compiti di programmazione che gli appartengono quale capo dell’amministrazione

250720).
A ciò deve aggiungersi che, nell’ambito dell’affidamento di appalti pubblici, la
qualifica di datore di lavoro ai fini della sicurezza sul lavoro può ben essere attribuita
ad un dirigente o funzionario dell’amministrazione competente diverso da quello che
ha provveduto all’affidamento dell’incarico e che si occupa del pagamento dei relativi
corrispettivi. Così deve essere, infatti, interpretato l’art. 2, comma 1, lettera

b),

secondo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nella parte in cui prevede che
«nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione del rapporto di lavoro» dovendosi considerare quali “poteri di
gestione” quelli conferiti con deliberazione dell’amministrazione di appartenenza.
Questo è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui pacificamente l’incarico
era stato conferito e i pagamenti dei compensi erano stati effettuati da un dirigente e
da un funzionario appartenenti ad un ufficio diverso da quello diretto dall’imputato.
Nondimeno, con deliberazione della giunta municipale n. 749 del 18 luglio 1996 – la
cui effettiva conoscenza da parte dell’imputato è pacifica – l’imputato stesso, nella sua
veste di responsabile dell’ufficio tecnico comunale, è stato individuato come datore di
lavoro ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del
1994, poi sostituito dal decreto legislativo n. 81 del 2008. Ciò che conta, poi, ai fini
dell’applicazione dell’art. 26, comma 1, dello stesso decreto legislativo è che il datore
di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e di forniture all’impresa appaltatrice,
è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice stessa,
attraverso l’acquisizione della necessaria documentazione, sempre che
l’amministrazione abbia la disponibilità giuridica di luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo; disponibilità giuridica che nel caso di specie non è
stata contestata.

comunale ed ufficiale di governo (ex plurimis, sez. 4, 21 aprile 2011, n. 22341, rv.

4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.

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