Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2862 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2862 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VALERI CRISTIAN N. IL 06/08/1987
avverso la sentenza n. 4881/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
14/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Data Udienza: 11/11/2015

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile.
La formulata censura è manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606,
co. 3 0 , cod. proc. pen. in quanto sommamente aspecifica, oltre che
inconcludente.
2.1. Non è controverso che il Valeri, sorpreso alla guida in condizioni
psico-fisiche alterate, si rifiutò di sottoporsi agli accertamenti. Ciò solo
basta a configurare l’ipotesi di reato, a nulla rilevando che la p.g.
operante aveva richiesto la verifica proprio perché messa in allarme dallo
stato del soggetto; stato che, come noto, da solo non è bastevole ad
affermarne la penale responsabilità del guidatore. Di conseguenza non è
dato osservare alcuna contraddizione argomentativa.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della
Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma
di euro 1.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11 novembre 2015

1. Valeri Cristian, con la sentenza di cui in epigrafe, giudicato colpevole
del reato di rifiuto di sottoposizioni ad accertamenti al fine d’individuare
eventuali sostanze stupefacenti nell’organismo, con condanna alla pena di
giustizia, denunzia contraddizione motivazionale, in quanto la sentenza
impugnata afferma, ad un tempo, che l’imputato, sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti, si era rifiutato di sottoporsi alle verifiche sanitarie
del caso.

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