Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28619 del 09/06/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28619 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: MOGINI STEFANO
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Gentile Maurizio, nato a Siracusa il 12/3/1962
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame di Roma il 30/3/2016;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Felicetta Marinelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Maurizio Gentile ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso
l’ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale del Riesame di Roma ha
confermato quella del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 18.3.2016 che gli
aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di
detenzione a fini di spaccio di grammi 5.349 di cocaina (artt. 73 e 80 D.P.R.
309/1990; capo A dell’imputazione provvisoria), di grammi 2.197 di cocaina (in
concorso con altri; capo C) e per aver detenuto, in concorso con altri, due pistole
con matricola abrasa e trentadue cartucce di vario tipo (capo D).
Data Udienza: 09/06/2016
2. Il ricorrente deduce, con due distinti motivi di ricorso:
A)
Omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza, avendo i giudici di merito mancato di valutare la possibilità che il
ricorrente detenesse le chiavi dei box dove sono state rinvenute la droga e le
pistole sottoposte a sequestro per motivi diversi da quelli contestati.
B) Violazione dell’art. 274, lett. c) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta
sussistenza di esigenze cautelari fronteggiabili unicamente con la custodia
condanna a carico del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Entrambi i motivi di ricorso rappresentano la reiterazione di doglianze di
merito sulle quali l’ordinanza impugnata ha fornito adeguata risposta, del tutto
immune da vizi logici e giuridici. In particolare, a fronte di un quadro probatorio
all’evidenza eccedente la gravità indiziaria (rinvenimento in due box – entrambi
nella disponibilità del ricorrente e uno dei quali nella sua esclusiva disponibilità di ingenti quantitativi di droga, di strumenti atti alla pesatura dello stupefacente
e di due pistole con matricola abrasa), il Tribunale evidenzia correttamente la
mancanza di qualsivoglia ricostruzione del fatto idonea a escludere la
riconducibilità al Gentile del materiale sequestrato. Corretto ed esauriente deve
altresì ritenersi il percorso argomentativo attinente alla ritenuta sussistenza di
esigenze cautelari di particolare intensità – dedotta dall’obiettiva gravità dei fatti,
dalla condotta in concreto tenuta dagli indagati e dai precedenti penali e
giudiziari del Gentile – non altrimenti fronteggiabili se non con la misura
cautelare di maggior rigore (p. 3 e s.).
All’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod.
proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/6/2016.
cautelare in carcere, risalendo al 1989 l’ultimo reato per il quale è intervenuta