Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28618 del 10/03/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28618 Anno 2016
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
ZINNI Paolo, nato a Bergamo il 02/09/1963
avverso la sentenza del 11/11/2014 emessa dalla Corte d’appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
lette le richieste del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto
procuratore generale Eugenio Selvaggi, che ha concluso chiedendo
l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione del componente Giorgio Fidelbo.

RITENUTO IN FATTO E IN DIFtITTO

1. In accoglimento della richiesta formulata dal Procuratore generale ai
sensi dell’art. 730 cod. proc. pen., la Corte d’appello di Brescia, con la
sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato il riconoscimento, agli effetti di cui

Data Udienza: 10/03/2016

all’art. 12, primo comma, n. 1 e 4 cod. pen., della sentenza emessa dalla
Corte delle Assise Correzionali di Lugano in data 17 gennaio 2012, divenuta
irrevocabile, nei confronti di Paolo Zinni, giudicato responsabile del reato di
appropriazione indebita e condannato alla pena di 21 mesi di reclusione,
condizionalmente sospesa per la durata di due anni, oltre al risarcimento dei
danni in favore della parte civile, Paolo Bandelloni, liquidati in euro 2.606.000

2. Contro questa decisione Paolo Zinni ha proposto ricorso per cassazione,
personalmente, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 733 comma 1, lett.
b), cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello riconosciuto la sentenza
straniera nonostante contenga disposizione contrarie ai principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico italiano. In particolare, i profili di contrarietà ai
principi fondamentali sono due: il primo riguarderebbe la circostanza che la
sentenza della Corte delle Assise Correzionali di Lugano è priva di
motivazione, dal momento che l’art. 82 cod. proc. pen. svizzero ammette la
possibilità per la parte di rinunciare alla motivazione; il secondo attiene al
fatto che la sentenza è stata emessa nella contumacia dell’imputato. In ogni
caso, non sono state rispettate le condizioni per l’imputato di conoscere le
ragioni della decisione, con evidente compromissione dei suoi diritti in
violazione degli artt. 24, 111 Cost. e 6 Cedu.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 12
cod. pen. e 734 cod. proc. Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello abbia
operato il riconoscimento anche in funzione del risarcimento dei danni in
favore della parte civile, nonostante il procuratore generale avesse limitato la
richiesta ai soli fini della recidiva, violando così il principio della
corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

3. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
3.1. Il primo motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in termini positivi sulla
richiesta di riconoscimento di una sentenza di condanna emessa dall’autorità
giudiziaria svizzera in cui la motivazione manchi per effetto della rinuncia
dell’imputato al diritto di ottenerla, escludendo che possa considerarsi

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oltre agli interessi al 5% calcolati dal 30 giugno 2005.

contraria ai principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano (Sez. 2, n.
14440 del 19/12/2012, Camerin, Rv. 255531).
Il Collegio ritiene di condividere le motivate ragioni della pronuncia citata,
che sono anche alla base della decisione della Corte d’appello di Brescia.
Nella specie, l’imputato è stato assistito dal suo difensore di fiducia,
avvocato Luca Taddei, nel processo davanti all’autorità giudiziaria elvetica e

legge la motivazione scritta della sentenza, così come prevede l’art. 82 cod.
proc. pen. svizzero; inoltre, nella stessa sentenza si avverte il condannato
che, entro dieci giorni, dalla notifica, avrebbe potuto presentare istanza di
nuovo giudizio al Presidente della Corte delle Assise Correzionali, rimedio che
non è stato, evidentemente, utilizzato; peraltro, la sentenza di cui è chiesto il
riconoscimento contiene le contestazioni mosse all’imputato riassumibili
nell’avere accreditato, presso i conti a lui intestati, la provvista in denaro
proveniente dalla persona offesa, accusa recepita dal giudice.
La sentenza, quindi, contiene il minimum ricognitivo critico per ritenere
garantito il diritto al giusto processo e alla comprensione delle ragioni della
condanna. La semplificazione del corredo motivazionale è dovuta alla mancata
richiesta della motivazione scritta da parte dell’imputato e del suo difensore,
sicché tale meccanismo procedimentale previsto dall’art. 82 cod. proc. pen.
svizzero, in presenza di un minimo contenuto di motivazione della sentenza,
non comporta contrarietà ai principi generali dell’ordinamento giuridico,
tenuto conto che la mancata richiesta di motivazione scritta costituisce
consapevole manifestazione di volontà espressiva del soddisfacimento dei
diritti difensivi.
3.2. E’ invece fondato il secondo motivo.
La Corte d’appello ha dichiarato il riconoscimento anche agli effetti
dell’art. 12, comma 1, n. 4 cod. pen., con riferimento al capo della sentenza
relativo alla condanna di Zinni al risarcimento dei danni in favore della parte
civile. Invero, l’art. 730, comma, cod. proc. pen. nel regolare l’iniziativa del
procuratore generale per il riconoscimento delle sentenze straniere non
richiama affatto il citato n. 4 dell’art. 12 cod. pen. e, del resto, lo stesso
procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia, all’udienza dell’Il
novembre 2014, ha precisato che la sua richiesta si limitava ai soli effetti del
comma 1 dell’art. 12 cit.

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nella sentenza si da atto che nessuna delle parti ha richiesto nel termine di

4. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata sul punto con
rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia per nuova
deliberazione, che tenga conto della richiesta del procuratore generale, così
come precisata all’udienza dell’Il novembre 2014.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione ad altra
sezione della Corte d’appello di Brescia.
Così deciso il 10 marzo 2016

Il Consigli

stensore

P. Q. M.

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