Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28618 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28618 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CARCANO DOMENICO

Data Udienza: 05/04/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BOLOGNA
nei confronti di:
VIGNALI PIETRO N. IL 22/05/1968
avverso l’ordinanza n. 76/2013 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
30/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
4ette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

M . C.-0`ea. 1—(C2.Zgfc2-CLAML

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Ritenuto in fatto
1.11 procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Parma impugna l’ordinanza
l’ordinanza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del riesame de libertate, con la
quale è stata annullata l’applicazione delle misure cautelare in carcere emessa nei confronti di
Pietro Vignali per varie ipotesi di corruzione e peculato commesse nell’esercizio delle funzioni di
sindaco del comune di Parma.

inquinamento probatorio.
Quanto al primo profilo, il giudice del riesame ritiene che il sistema di potere creato dal
sindaco Vignali risulta controllato dopo l’arresto di vari funzionari inseriti nella sistematica
realizzazione di diverse condotte illecite. Inoltre, il tribunale rileva che Pietro Vignali, dopo le
dimissioni da Sindaco, non ha ricoperto alcun incarico privato o pubblico con persone
all’interno dell’amministrazione. La mancanza di tali legami non gli consente di commettere
condotte illecite analogo a quelle emerse nel corso dell’attività investigativa.
Mancano elementi tali da poter ritenere, ad avviso del giudice del riesame, il pericolo di
inquinamento probatorio, poiché l’ampiezza dell’attività di indagine nonché le corpose e
significative circostanze emerse dalle conversazioni intercettate danno una specifica
consistenza delle ipotesi di accusa e non vi sono elementi che possano esserci interferenze
indebite sulle stesse.

2.11 Procuratore della Repubblica deduce la contraddittorietà e la carenza della motivazione
nella parte in cui, da un lato, si descrive Pietro Vignali ideatore del sistema illecito creatosi
nella gestione dell’amministrazione del -Comune di Parma e il principale fruitore di tali illeciti e,
dall’altro, si esclude ogni valutazione negative della sua personalità, solo in considerazione del
mutato quadro politico-istituzionale.
Ad avviso del ricorrente, se Vignali è da ritenere, come affermato nell’ ordinanza
impugnata, soggetto dotato di spiccata capacità criminale – che non ha trovato nessun limite
neppure quando sono arrestati ben undici, tra dirigenti e imprenditori che con il Comune
facevano affari illeciti – non è spiegabile come elementi estranei e indipendenti dalla volontà
del soggetto possano incidere sul pericolo di reiterazione di Pietro Vignali, il quale non ha
dimostrato alcun segno di resipiscenza o ripensamento sulle gravi condotte illecite.
La motivazione è fondata su un evidente contrasto tra le premesse e le conclusioni, poiché
a fronte di spiccata capacità criminale, il collegio formula una valutazione prognostica negativa
circa il pericolo di reiterazione.

3.La difesa di Vignah ha depositato memoria con la quale rileva che l’ordinanza impugnata
è stata adeguatamente motivata e che le censure proposte dal ricorrente

sono prive di

fondamento. Nei confronti di Vignali, a fronte di richiesta del pubblico ministero del luglio

Il giudice ha ritenuto ha escluso la sussistenza del pericolo di reiterazione e di

2
2012, è stato emesso a distanza di sei mesi un provvedimento di applicazione di custodia
domiciliare. Ciò dimostra la mancanza di ogni urgenza di adozione di un provvedimento
restrittivo. Peraltro, la possibilità di commettere nuovi reati è venuta meno nel settembre
2011, giorno in cui Vignali si è dimesso dall’incarico di Sindaco. Sono stati posti in rilievo
elementi che escludono ogni pericolo di reiterazione, non risultando alcun elemento che
dimostrare tale persistenza.
Anche sul pericolo di inquinamento probatorio, il giudice del riesame ha adeguatamente

Considerato in diritto
1.11 ricorso è fondato.
A fronte di un analitico e articolato ragionamento probatoria circo la gravità degli illeciti
accertati e riconducibili a Pietro Vignale, descritto come ideatore e fruitore delle gravi condotte
illecite emerse, il giudice del riesame formula una prognosi che esclude il ben minimo segno di
pericolosità sociale.
Un valutazione, come deduce il ricorrente, contraddittoria e priva di ogni adeguata
giustificazione che neutralizza il giudizio espresso sulla grave e spiccata pericolosità di Vignali.
Del resto, una volta ritenuta la sussistenza di spiccata capacità criminale, la circostanza
che l’indagato si sia dimesso dall’incarico pubblico rivestito e nell’esercizio del quale risulta
avere commesso i reati nona considerare significativa per escludere il pericolo di reiterazione.
La prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui
si procede non è impedita dalla circostanza che l’incolpato abbia dismesso l’ufficio o la
funzione, nell’esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti
illecitamente determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa, atteso che l’art. 274, lett. c),
c. p. p. fa riferimento alla probabile commissione di reati della stessa specie, cioè di reati che
offendono lo stesso bene giuridico e non già di fattispecie omologhe a quella per cui si procede
(Sez. IV, 10 aprile 2012, dep. 16 maggio 2012, n. 15851).
Il Collegio ritiene che, ai fini della valutazione del pericolo che l’imputato commetta delitti
della stessa specie, il requisito della concretezza non si identifica con quello dell’attualità,
derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di
nuovi reati, ma con quello dell’esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile
affermare che l’imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si
procede.
Un giudizio prognostico rigoroso desunto anche dai criteri stabiliti dall’art. 133 c. p., tra i
quali sono ricompresi le modalità e la gravità del fatto, sicché non deve essere considerato il
tipo di reato o una sua ipotetica gravità, bensì devono essere valutate situazioni correlate con i
fatti del procedimento ed inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell’indagato.

motivato, escludendo circostanze che possano dimostrarlo.

3
Le contraddizioni e le carenze poste in rilevo dal ricorrente, riscontrabili nella motivazione
posta a giustificazione della insussistenza di esigenze cautelari, richiedono un ulteriore riesame
delle valutazioni espresse che conduca a coerenza il giudizio complessivamente manifestato dal
Tribunale del riesame.
L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Bologna per un
nuovo esame.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013
Il .ns

liere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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