Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28617 del 22/06/2016
Penale Sent. Sez. 6 Num. 28617 Anno 2016
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENTILE FRANCESCO nato il 16/06/1991 a ANDRIA
avverso la sentenza del 11/12/2014 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA
del 22/06/2016, la relazione svolta dalConsigliere CARLO CITTERIO
Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI
che ha concluso per) t i ‘LA
Uditi dife or Avv.;
Data Udienza: 22/06/2016
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RITENUTO IN FATTO
1. Avverso la sentenza con cui in data 11.12.2014 la Corte d’appello di Bari
confermava la sua condanna per reati di detenzione illecita e spaccio di sostanza
stupefacente (in concorso con altra persona) e resistenza con lesioni personali
aggravate, riducendo la pena, ricorre a mezzo dei difensore (avv. Maddalena
di legge:
– assenza di motivazione sull’insussistenza delle condizioni per applicare l’art.
129 cod. proc. pen., pur in presenza dell’avvenuta rinuncia ai motivi sulla
responsabilità;
– irritualità della rinuncia parziale ai motivi, intervenuta da parte di difensore
non munito di procura speciale;
– applicazione di pena diversa da quella indicata dalle parti, perché il giudice
d’appello sarebbe tenuto, nel caso di applicazione dell’istituto del concordato sui
motivi di appello ad attenervisi oppure a proseguire nel dibattimento;
– reiezione della riqualificazione dei fatti del capo A) ai sensi dell’art. 73,
comma 5, dPR 309/90.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Il primo motivo è manifestamente infondato e generico: vi è stata
argomentata condanna in primo grado (con articolati apprezzamenti richiamati
espressamente a p. 5 della sentenza impugnata) e lo stesso ricorrente non indica
alcun elemento che, se invece valutato, sarebbe stato tale da imporre il
proscioglimento nel merito (e per entrambi i reati).
Per il secondo motivo è assorbente la mancanza di interesse nei termini che
seguono. Premesso che dall’intestazione della sentenza d’appello risulta che
l’imputato è stato assistito da difensore che sostituiva fiduciariamente l’avv.
Merafina (né il ricorso contesta in fatto processuale il dato), osserva la Corte che il
ricorso nessun motivo ha devoluto sull’affermazione di responsabilità per alcuno dei
due reati (se non nei ristretti limiti della sussistenza delle condizioni per
l’applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., censura della cui palese infondatezza si
Merafina) l’imputato FRANCESCO GENTILE, enunciando quattro motivi di violazione
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è appena detto). Conseguentemente, manca l’interesse all’eccezione di irritualità
dell’avvenuta rinuncia, posto che il suo accoglimento potrebbe essere funzionale
solo ed esclusivamente alla contestazione della responsabilità, a quel punto ritenuta
senza argomentazione adeguata, censura invece appunto inesistente nel ricorso.
Quanto al terzo motivo, il ricorrente pare ignorare che l’istituto del concordato
sui motivi d’appello è stato da tempo espunto dal codice di rito. Né alle eventuali
prassi in atto presso taluni Uffici giudiziari distrettuali, volte ad ottenere risultati o
effetti in qualche modo simili a quelli propri dell’istituto abrogato, può darsi alcun
Il quarto motivo è inammissibile perché diverso da quelli consentiti,
risolvendosi in sollecitazione a preclusa rivalutazione di merito, anche generica
laddove non si confronta con tutti gli elementi di fatto evidenziati dai Giudici
d’appello. Il ricorrente argomenta: del valore complessivo della sostanza rinvenuta
nella sua abitazione (14,553 grammi di cocaina pura) e sostiene che fino a 15
grammi di cocaina pura dovrebbe essere ritenuto un valore ponderale compatibile
con l’ipotesi lieve; della possibile riconduzione ad altri congiunti di strumenti e
documenti rinvenuti nell’abitazione e strumentali o funzionali all’attività di spaccio;
della personalità del soggetto, incensurato. Ma la Corte barese ha spiegato il
proprio apprezzamento con motivazione specifica e non palesemente incongrua ai
dati indicati (48 involucri, a diversa composizione, già confezionati; somma
rilevante – 11.195,00 euro divisi in mazzette da distinti importi e con banconote di
vario taglio – ; bilancini e attrezzatura per il confezionamento; apprezzabile qualità
delle singole dosi), nonché immune da manifeste illogicità o contraddittorietà.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22.6.2016
rilievo, nei termini propugnati dal ricorrente.