Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28617 del 05/04/2013


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 28617 Anno 2013
Presidente: GARRIBBA TITO
Relatore: CARCANO DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GIROTTI LUCA AMEDEO N. IL 22/06/1963
avverso l’ordinanza n. 3619/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
10/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO
CARCANO;
il
LtiCq.
lette/sentite le conclusioni d el PG Dott. Au.).- &A4
U.A.A.UULA Me 141′
(29 (LA

Uditi diffisor Avv.;

Data Udienza: 05/04/2013

1

Ritenuto in fatto e in diritto.

Luca Girotti impugna l’ordinanza del giudice del riesame, censurando la
ritenuta insussistenza del giudicato cautelare sotto i profili della violazione di
legge e del vizio di motivazione nonché il vizio di motivazione in punto di
esigenze cautelari.

in libertà il 6 febbraio 2013 e non vi è stata alcuna richiesta esplicita di
pronuncia sulla gravità indiziaria ai fini dell’art. 314 c.p.p..
Ciò comporta la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione.
L’inammissibilità per sopravvenuta mancanza d’interesse impedisce la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della sanzione alla
cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2013
ensore

Il Presidente

Sennonché, dalla posizione giuridica risulta che il ricorrente è stato rimesso

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